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Treno in ritardo: quando spetta l'indennità e quanto vale

Il 25% del biglietto da 60 minuti di ritardo, il 50% da 120, salvo gli esoneri previsti. E da 60 minuti di ritardo previsto si può scegliere il rimborso integrale invece di partire.

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In breve

  • Da 60 a 119 minuti di ritardo all'arrivo: indennità pari al 25% del prezzo del biglietto.
  • Da 120 minuti in su: indennità pari al 50% del prezzo del biglietto.
  • Soglia minima. Le imprese possono fissare un importo minimo di indennizzo, che non può superare 4 euro per biglietto.
  • Conta il ritardo all'arrivo alla destinazione finale, non quello alla partenza.
  • Prima di partire. Con un ritardo previsto all'arrivo di 60 minuti o più, una coincidenza persa o un treno soppresso, si può scegliere fra rimborso integrale, proseguimento o reinstradamento appena possibile o in una data successiva.
  • Assistenza. Con almeno 60 minuti di ritardo spettano pasti, bevande e, se serve, alloggio.
  • Quando non spetta. Se il ritardo dipende da colpa del viaggiatore, da circostanze straordinarie esterne o da fatti di terzi che l'impresa non poteva evitare, oppure se era noto prima dell'acquisto. La prova spetta all'impresa. Gli scioperi del personale e i fatti del gestore della rete non esonerano.
  • Reclamo entro tre mesi dall'inconveniente: l'impresa risponde entro un mese, o in casi giustificati indica una data entro tre mesi.
  • Dopo il reclamo. Tre mesi per reclamare all'Autorità di regolazione dei trasporti, anche senza risposta, e tentativo obbligatorio di conciliazione prima del giudice, entro un anno dal reclamo.
  • La norma è recente: il regolamento del 2021 si applica dal 7 giugno 2023 e ha sostituito quello del 2007.

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Sul treno il calcolo è più semplice che sull'aereo: due soglie, due percentuali e un diritto di scelta che si esercita prima di salire.

Quanta indennità spetta per un treno in ritardo?

L'indennità dipende dal ritardo all'arrivo alla destinazione finale, non da quello accumulato alla partenza.

Ritardo all'arrivoIndennità
Da 60 a 119 minuti25% del prezzo del biglietto
120 minuti o più50% del prezzo del biglietto

Le imprese ferroviarie possono fissare una soglia minima di indennizzo, che però non può superare i 4 euro per biglietto: sotto quella cifra l'indennità può non essere corrisposta, ma il limite non è liberamente determinabile.

Quando l'indennità non spetta?

L'impresa non deve l'indennità se il ritardo dipende da colpa del viaggiatore. Non la deve neppure se dipende da circostanze straordinarie esterne all'esercizio ferroviario, come condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o gravi crisi sanitarie, o dal comportamento di terzi, ma in questi due casi solo se con la diligenza richiesta non poteva evitarli né rimediare alle conseguenze (articolo 19, paragrafo 10). La prova spetta all'impresa. Gli scioperi del personale dell'impresa non rientrano fra gli esoneri, e neppure i fatti di altre imprese sulla stessa rete o del gestore dell'infrastruttura.

Non spetta neppure se il ritardo era noto prima dell'acquisto del biglietto o se, prendendo un altro servizio, il ritardo resta sotto i 60 minuti (articolo 19, paragrafo 9).

Che cosa puoi fare se il ritardo è annunciato prima di partire?

C'è un diritto distinto e vale nel momento in cui il ritardo è ancora una previsione. Quando il ritardo previsto all'arrivo è di 60 minuti o più, oppure si perde una coincidenza o il treno è soppresso, il passeggero può scegliere fra:

  • il rimborso integrale del biglietto, rinunciando al viaggio;
  • il proseguimento del viaggio o il reinstradamento verso la destinazione finale appena possibile, a condizioni di trasporto comparabili;
  • il proseguimento o il reinstradamento in una data successiva a scelta del passeggero.

È una scelta che spetta al passeggero, non una proposta dell'impresa: se il tabellone annuncia un'ora di ritardo, si può decidere di non partire e farsi restituire tutto. L'indennizzo spetta per il biglietto che non è stato rimborsato: rimborso e indennizzo non si sommano.

Con almeno 60 minuti di ritardo spettano anche pasti, bevande e, se serve, alloggio. Se entro 100 minuti dalla partenza prevista l'impresa non comunica alternative, il passeggero può organizzarsi con altri mezzi pubblici e farsi rimborsare i costi necessari e ragionevoli.

Quale regolamento si applica ai treni?

Il quadro è cambiato di recente e citare la norma vecchia indebolisce la richiesta. Il regolamento applicabile è il (UE) 2021/782, che si applica dal 7 giugno 2023 e che ha sostituito il regolamento (CE) 1371/2007. I riferimenti alla norma precedente che si trovano in rete sono superati.

Come si chiede l'indennità?

Servono il biglietto o la prenotazione, la data e la tratta, l'orario previsto e quello effettivo di arrivo e l'IBAN per l'accredito. Conviene indicare la percentuale richiesta e il calcolo, invece di limitarsi a segnalare il disservizio.

L'indennizzo può essere dato in buoni, se le condizioni sono flessibili, ma è corrisposto in denaro su richiesta del passeggero: conviene chiederlo per iscritto (articolo 19, paragrafo 7). Va pagato entro un mese dalla domanda; il rimborso del biglietto entro 30 giorni. Esiste un modulo europeo, che non è obbligatorio: l'impresa non può respingere la domanda solo perché non lo hai usato. Per gli abbonati valgono le condizioni di indennizzo dell'impresa per i ritardi ricorrenti.

Entro quando si presenta il reclamo?

Il reclamo va presentato entro tre mesi dall'inconveniente e l'impresa risponde entro un mese o, in casi giustificati, indica una data entro tre mesi (articolo 28, paragrafo 2). Poi le strade sono due e hanno termini diversi:

  • reclamo all'Autorità di regolazione dei trasporti, che accerta e sanziona la violazione: va presentato entro tre mesi dalla risposta insoddisfacente o, se la risposta manca, dal reclamo iniziale (D.Lgs. 70/2014, articolo 4, comma 4);
  • conciliazione, che serve a ottenere i soldi: prima del giudice il tentativo è obbligatorio. L'istanza va presentata dopo una risposta insoddisfacente o dopo 30 giorni senza risposta ed entro un anno dal reclamo. Il Servizio conciliazioni dell'Autorità si usa se non esiste una procedura gratuita presso un organismo ADR iscritto (delibera ART 21/2023).

Puoi scrivere la richiesta anche senza aiuto. Se preferisci, il servizio che prepara e spedisce la lettera apre a breve: iscriviti alla lista d'attesa.

Domande frequenti

Quanto spetta per un treno in ritardo?

Il 25% del prezzo del biglietto per un ritardo all'arrivo compreso fra 60 e 119 minuti e il 50% per un ritardo pari o superiore a 120 minuti, secondo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/782, salvo gli esoneri previsti dallo stesso articolo. Le imprese possono fissare una soglia minima di indennizzo non superiore a 4 euro per biglietto.

Conta il ritardo alla partenza o all'arrivo?

All'arrivo alla destinazione finale. È il ritardo con cui si giunge a destinazione a determinare l'indennità, non quello accumulato alla partenza.

Posso rinunciare al viaggio e farmi rimborsare?

Sì, quando il ritardo previsto all'arrivo è di 60 minuti o più. In quel caso il passeggero può scegliere fra il rimborso integrale del biglietto e il proseguimento del viaggio o il reinstradamento verso la destinazione finale a condizioni comparabili.

Qual è la norma applicabile oggi?

Il regolamento (UE) 2021/782, applicabile dal 7 giugno 2023, che ha sostituito il regolamento (CE) 1371/2007. I riferimenti alla norma precedente sono superati.

Sapere che cosa prevedono le regole è il primo passo. Il secondo è la lettera: scritta in forma corretta, con le norme citate per esteso e una data che si può dimostrare. Il servizio che la prepara e la spedisce apre a breve.

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Questa pagina spiega che cosa prevedono le regole in situazioni di questo tipo. Non è un parere sul caso singolo e non anticipa l'esito, che dipende dai fatti del caso concreto. Per sapere quando basta una lettera e quando serve un avvocato, leggi quando serve un avvocato.

Fonti ufficiali

Altre guide utili