Il gestore aumenta il prezzo: come recedere senza penali entro 60 giorni
La modifica unilaterale del contratto apre di regola un diritto di recesso a costo zero. I termini, le eccezioni e che cosa l'operatore deve scriverti nella comunicazione.
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In breve
- Il diritto. Se l'operatore modifica unilateralmente le condizioni, puoi recedere entro 60 giorni dalla comunicazione, senza penali né costi di disattivazione. Resta il pagamento dell'apparecchio abbinato, se lo tieni.
- Il preavviso. L'operatore deve avvisarti almeno 30 giorni prima e nella stessa comunicazione deve ricordarti che puoi recedere.
- Le eccezioni. Non aprono il recesso le modifiche solo a tuo vantaggio, quelle puramente amministrative senza effetti negativi e quelle imposte dalla legge. Non lo apre neppure l'adeguamento a un indice pubblico dei prezzi già accettato nel contratto.
- Durata massima. Il periodo di impegno contrattuale non può superare i 24 mesi. Dopo una proroga automatica puoi uscire quando vuoi, con un mese di preavviso.
- Costi di migrazione. Non possono superare il minimo fra i costi realmente sostenuti e il valore del contratto.
- Se non ti ascoltano. La conciliazione davanti al Co.Re.Com. è gratuita e obbligatoria prima di andare da un giudice.
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La rimodulazione può arrivare con un messaggio breve. La legge collega a quella comunicazione un diritto di uscita, di regola a costo zero, e stabilisce anche come l'operatore deve informartene.
Che cosa puoi fare se l'operatore cambia le condizioni?
L'articolo 98-septiesdecies del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che, in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, il consumatore che non accetta possa recedere entro 60 giorni dalla comunicazione, senza alcuna penale e senza costi di disattivazione.
L'operatore, dal canto suo, ha due obblighi precisi: avvisare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica e richiamare nella stessa comunicazione il diritto di recesso. Una comunicazione che annuncia l'aumento senza dire che puoi andartene non rispetta la norma.
Quando invece il recesso non si apre?
Non tutte le modifiche fanno scattare il diritto. Il comma 5 esclude tre casi:
- le modifiche solo a vantaggio dell'utente;
- quelle puramente amministrative, che non producono effetti negativi;
- quelle imposte dal diritto dell'Unione europea o nazionale.
Fuori da queste tre ipotesi, l'aumento del canone o la riduzione di quanto incluso nell'offerta sono di regola modifiche che aprono il recesso.
C'è un'eccezione importante. Se il contratto prevede già l'adeguamento a un indice pubblico dei prezzi e l'hai accettato, la variazione che dipende da quell'indice non dà il recesso gratuito (allegato B alla delibera AGCOM 307/23/CONS, articolo 8-quater, comma 2). Per introdurre la clausola in un contratto che non l'ha serve la tua accettazione esplicita per iscritto (comma 1) e non si applica nei primi 12 mesi (comma 5).
Quanto può durare il vincolo contrattuale?
Il periodo di impegno contrattuale non può superare i 24 mesi. E se il contratto a durata determinata si rinnova per proroga automatica, dopo la proroga puoi recedere in qualsiasi momento, con un preavviso massimo di un mese, senza penali né costi di disattivazione.
Quando il recesso spetta prima della scadenza concordata non è dovuto alcun corrispettivo. L'unica eccezione riguarda le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipula e fornite dall'operatore — il modem, il telefono — che l'utente sceglie di tenere. L'importo non può superare il valore in proporzione al tempo o la quota residua della tariffa, se inferiore (commi 7 e 8). La norma parla di corrispettivo «a qualsiasi titolo»: nel testo è esclusa anche la restituzione degli sconti.
Negli altri casi di recesso, le spese di recesso e migrazione non possono superare il minimo fra i costi realmente sostenuti e il valore del contratto, cioè la media dei canoni che l'operatore si aspetta di incassare (delibera AGCOM 487/18/CONS). La restituzione degli sconti è una voce distinta: deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione (D.L. 7/2007, articolo 1, comma 3-ter).
E se il servizio non è quello promesso?
C'è un secondo rimedio. Il comma 6 dello stesso articolo prevede che, in caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente fra la prestazione effettiva e quella indicata nel contratto, il consumatore possa risolvere il contratto senza alcun costo, fermo restando il diritto agli indennizzi previsti per i disservizi.
Non vale per l'accesso a internet né per i servizi di comunicazione indipendenti dal numero. Per internet lento si usa l'articolo 10 della delibera AGCOM 156/23/CONS, spiegato in internet più lento del contratto.
Le tre parole che contano sono significativa, continuativa e ricorrente: servono misurazioni e date, non un'impressione. È il motivo per cui, se il problema è la qualità, conviene documentarlo prima di scrivere.
Come si cambia operatore senza restare senza linea?
Il passaggio a un altro operatore è regolato dall'articolo 98-octiesdecies. Il numero deve essere attivato entro un giorno lavorativo dalla data concordata e l'interruzione del servizio durante il trasferimento non può superare un giorno lavorativo. Fino a quando il nuovo operatore non attiva il proprio servizio, quello vecchio continua a fornirlo alle stesse condizioni; e se il trasferimento fallisce, riattiva numero e servizi.
Come si manda il recesso e che cosa succede dopo?
Il recesso conviene mandarlo per iscritto e con data dimostrabile, indicando il contratto, la comunicazione di modifica ricevuta e la sua data: è quella data che fa correre i 60 giorni.
Comporre la lettera da soli è possibile. Se preferisci, il servizio che prepara e spedisce la lettera apre a breve: iscriviti alla lista d'attesa.
Se l'operatore applica comunque penali o costi di disattivazione, la strada è il tentativo di conciliazione davanti al Co.Re.Com., che si svolge sulla piattaforma ConciliaWeb con accesso tramite SPID o carta d'identità elettronica. È gratuito e il ricorso al giudice è improcedibile finché non è stato esperito: la condizione si considera avverata trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il tentativo si può fare anche presso organismi di negoziazione paritetica, ADR e Camere di commercio iscritti. Chi non ha SPID o carta d'identità elettronica può usare le postazioni del Co.Re.Com.
Se la conciliazione va male o solo in parte, si può chiedere al Co.Re.Com. di definire la controversia — ma l'istanza va proposta entro tre mesi dalla conclusione del tentativo. Il provvedimento finale è un ordine dell'Autorità: può imporre all'operatore di far cessare la condotta, rimborsare le somme non dovute e corrispondere gli indennizzi, di regola entro 30 giorni dalla notifica.
Domande frequenti
Entro quanto posso recedere se il gestore aumenta il prezzo?
Entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica, senza penali né costi di disattivazione, secondo l'articolo 98-septiesdecies del Codice delle comunicazioni elettroniche. Resta il pagamento dell'apparecchio abbinato, se lo tieni. L'operatore deve avvisare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore e richiamare il diritto di recesso nella stessa comunicazione.
L'operatore può farmi pagare la disattivazione?
Non quando il recesso dipende da una modifica unilaterale delle condizioni: in quel caso non è dovuto alcun corrispettivo, salvo l'apparecchio abbinato al contratto, se lo tieni. Negli altri casi le spese di recesso e migrazione non possono superare il minimo fra i costi realmente sostenuti e il valore del contratto.
Quanto può durare il vincolo contrattuale?
Il periodo di impegno non può superare i 24 mesi. Se il contratto si rinnova per proroga automatica, dopo la proroga si può recedere in qualsiasi momento con un preavviso massimo di un mese, senza penali né costi di disattivazione.
Tutte le modifiche danno diritto a recedere?
No. Sono escluse le modifiche solo a vantaggio dell'utente, quelle puramente amministrative che non producono effetti negativi e quelle imposte dal diritto dell'Unione europea o nazionale. L'aumento del canone e la riduzione di quanto incluso nell'offerta aprono di regola il recesso, salvo l'adeguamento a un indice pubblico già accettato nel contratto.
Devo fare la conciliazione prima di rivolgermi a un giudice?
Sì. Il ricorso giurisdizionale è improcedibile finché non è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Co.Re.Com. o a un altro organismo abilitato. La condizione si considera avverata trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza su ConciliaWeb.
Sapere che cosa prevedono le regole è il primo passo. Il secondo è la lettera: scritta in forma corretta, con le norme citate per esteso e una data che si può dimostrare. Il servizio che la prepara e la spedisce apre a breve.
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Questa pagina spiega che cosa prevedono le regole in situazioni di questo tipo. Non è un parere sul caso singolo e non anticipa l'esito, che dipende dai fatti del caso concreto. Per sapere quando basta una lettera e quando serve un avvocato, leggi quando serve un avvocato.
Fonti ufficiali
- Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)
- AGCOM — Allegato B alla delibera 307/23/CONS, adeguamento dei prezzi a un indice
- AGCOM — Delibera 487/18/CONS, spese di recesso e migrazione
- D.L. 7/2007, art. 1 — Prova del consenso e spese di recesso
- AGCOM — Delibera 203/18/CONS, risoluzione delle controversie