Disdetta tardiva e rinnovo automatico: la clausola si può contestare e la prova tocca a loro
Senza l'avviso prima della scadenza puoi recedere senza spese. Il termine di disdetta eccessivamente anticipato è presunto vessatorio dal Codice del consumo. Se la clausola cade, il contratto resta in piedi.
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In breve
- Ti hanno avvisato? Nei servizi a tempo determinato con rinnovo automatico il professionista deve avvisarti 30 giorni prima della scadenza. Senza avviso puoi recedere in qualsiasi momento senza spese, fino alla scadenza successiva (art. 65-bis del Codice del consumo).
- Hai approvato il rinnovo con una firma specifica? Se la clausola sta nelle condizioni generali e manca l'approvazione specifica per iscritto, non ha effetto (art. 1341 del codice civile).
- C'è una norma sui termini di disdetta. L'art. 33, comma 2, lettera i) del Codice del consumo presume vessatoria la clausola che fissa «un termine eccessivamente anticipato» per disdire ed evitare il rinnovo.
- La prova tocca a loro. È una presunzione fino a prova contraria: non devi dimostrare che la clausola è abusiva, deve dimostrarlo il professionista.
- «Eccessivamente» non ha una misura fissa. La norma non indica un numero di giorni: si valuta caso per caso.
- Conta anche l'effetto. Un preavviso breve ma da esercitare in una finestra di pochi giorni si può contestare allo stesso modo.
- Se la clausola cade, il contratto resta. Se invece il professionista prova che la clausola è valida, le quote possono restare dovute.
- Il decreto Bersani qui non si applica. I 30 giorni valgono per telefonia e pay-tv, non per palestre, corsi e club.
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La scena è sempre la stessa. L'abbonamento scade a settembre, a luglio si manda una mail per disdire e arriva la risposta che la disdetta andava mandata entro maggio — tre mesi prima — quindi il contratto si è già rinnovato per un altro anno e la quota va pagata.
Non è vero che non si può fare niente. Ci sono tre controlli da fare, in quest'ordine.
Ti hanno avvisato prima della scadenza?
Nei contratti di servizi a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista deve avvisarti trenta giorni prima della scadenza della data entro cui puoi mandare la disdetta. L'avviso arriva per iscritto, tramite sms o con altra modalità telematica che hai indicato.
Se l'avviso manca, puoi recedere in qualsiasi momento senza spese, fino alla scadenza successiva (Codice del consumo, articolo 65-bis, in vigore dal 31 dicembre 2023). Non devi dimostrare che la clausola è vessatoria.
La norma non dice nulla su quanto hai già pagato. Nella stessa lettera puoi chiedere la restituzione della parte del periodo non goduta, ma non è un effetto previsto dall'articolo. L'articolo vale per i consumatori e non si applica ai contratti esclusi dall'articolo 47, fra cui assistenza sanitaria e servizi sociali.
Hai approvato il rinnovo con una firma specifica?
La clausola di rinnovo sta spesso nelle condizioni generali. In quel caso non ha effetto se non è stata approvata specificamente per iscritto (codice civile, articolo 1341, comma 2). Di regola serve una firma separata, accanto al richiamo ai singoli articoli.
C'è una norma sul termine di disdetta?
L'articolo 33, comma 2, lettera i) del Codice del consumo presume vessatoria la clausola che ha per oggetto o per effetto di «stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione».
Tre pezzi di quella frase vanno letti con attenzione, perché ognuno serve.
«Si presumono vessatorie fino a prova contraria». È così che si apre il comma 2 ed è la parte che conta di più. Non tocca a te dimostrare che la clausola è abusiva: tocca al professionista dimostrare che non lo è. In una contestazione questo sposta tutto il peso dall'altra parte.
«Eccessivamente anticipato». La norma non dà una misura: si valuta caso per caso. Nella contestazione conviene indicare la durata del contratto e il preavviso richiesto.
«Per oggetto o per effetto». Conta anche dove porta la clausola, non solo come è scritta. Un preavviso apparentemente breve ma da esercitare in una finestra di pochi giorni si può contestare allo stesso modo.
E se la clausola non è in quell'elenco?
Il primo comma dello stesso articolo dà la regola generale e vale anche per le clausole che nell'elenco non ci sono: sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Se la clausola contestata è diversa da quella della disdetta, è qui che ci si appoggia.
E nello stesso elenco ce ne sono altre che negli abbonamenti tornano spesso: quella che consente al professionista di trattenere le somme versate se il consumatore recede, senza riconoscergli il doppio quando è il professionista a recedere; quella che riserva al solo professionista la facoltà di recedere; quella che gli consente di modificare unilateralmente le condizioni o le caratteristiche del servizio senza un giustificato motivo indicato nel contratto; e quella che permette di aumentare il prezzo senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello convenuto.
Che cosa succede se la clausola è vessatoria?
L'articolo 36 dice che «le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto».
Cade la singola clausola, tutto il resto continua a valere. Contestarla quindi non fa cadere l'abbonamento.
Il rischio è un altro. Se il professionista prova che la clausola non è vessatoria o che è stata oggetto di trattativa individuale, la clausola resta e le quote possono essere dovute, anche con un recupero crediti (articolo 34, commi 4 e 5).
La nullità «opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice». Il professionista non può invocarla e il giudice può rilevarla da sé. La sola firma non salva una clausola vessatoria.
Ci sono clausole nulle anche se sono state discusse?
Il secondo comma dell'articolo 36 elenca tre clausole nulle anche quando sono state oggetto di trattativa, cioè anche se il professionista dimostra che se ne è parlato: quelle che escludono o limitano la sua responsabilità in caso di morte o danno alla persona; quelle che escludono o limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento; e quelle che estendono l'adesione a clausole che il consumatore non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima di concludere il contratto.
L'ultima è quella dei regolamenti richiamati e mai consegnati o pubblicati su un sito e mai mostrati al momento della firma. Negli abbonamenti capita spesso.
Valgono i 30 giorni del decreto Bersani?
Tieni presente questo, perché è un errore frequente nelle disdette scritte da sé. Molti fac-simile in circolazione citano i 30 giorni di preavviso del cosiddetto decreto Bersani: valgono per la telefonia e per la pay-tv.
Quel decreto vale per i contratti «stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica». Non copre le palestre, i corsi, i club, gli abbonamenti a riviste o a servizi sportivi. Chi cita i 30 giorni del decreto Bersani in una lettera alla palestra sta invocando una norma che non si applica e il primo ad accorgersene è chi la riceve — che a quel punto ha una ragione facile per liquidare tutto il resto.
Per quei contratti le norme sono quelle di questa pagina: gli articoli 65-bis e 33, comma 2, lettera i) del Codice del consumo e l'articolo 1341 del codice civile.
Che cosa deve contenere la contestazione?
Serve poco, ma serve preciso: gli estremi del contratto, la data in cui la disdetta è stata mandata e con quale mezzo, il testo esatto della clausola contestata, se l'avviso di scadenza è arrivato e la contestazione. Se l'avviso manca, si comunica il recesso e si invita il professionista a indicare quando lo ha inviato. Se si contesta la clausola, si scrive che è presunta vessatoria, che la prova contraria spetta al professionista e che il contratto resta valido per il resto.
Puoi scriverla anche senza aiuto: qui sopra c'è tutto quello che serve. Se preferisci, il servizio che prepara e spedisce la lettera apre a breve: iscriviti alla lista d'attesa.
Quando serve un avvocato?
Questa pagina serve a contestare una clausola e a farlo con la norma giusta. Se la contestazione non basta e la controparte insiste — o se arriva un recupero crediti — la valutazione di che cosa convenga fare è di un avvocato. Ne parliamo in quando serve un avvocato.
Domande frequenti
La palestra dice che dovevo disdire tre mesi prima: è legittimo?
La clausola che fissa un termine eccessivamente anticipato per la disdetta, al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione, è presunta vessatoria dall'articolo 33, comma 2, lettera i) del Codice del consumo. È una presunzione fino a prova contraria: spetta al professionista dimostrare che la clausola non è vessatoria, non al consumatore dimostrare che lo è. Quanto sia «eccessivo» non è fissato dalla norma: si valuta caso per caso. Prima conviene controllare se l'avviso di scadenza è arrivato: senza avviso puoi recedere senza spese (articolo 65-bis).
Se contesto la clausola rischio di perdere l'abbonamento?
No. L'articolo 36 del Codice del consumo stabilisce che le clausole vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto: cade la singola clausola, non il contratto. Se però il professionista prova che la clausola è valida, le quote possono restare dovute.
Valgono i 30 giorni del decreto Bersani anche per la palestra?
No ed è l'errore più frequente. Il decreto Bersani riguarda i contratti stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica: non si applica a palestre, corsi, club o abbonamenti a riviste. Per quei contratti le norme da citare sono gli articoli 65-bis e 33, comma 2, lettera i) del Codice del consumo e l'articolo 1341 del codice civile.
Ho firmato il contratto con quella clausola: posso lo stesso contestarla?
Sì. La sola firma non salva una clausola vessatoria: è nulla se il professionista non prova che non è vessatoria o che è stata oggetto di trattativa individuale. Tre tipi di clausole — fra cui quelle che estendono l'adesione a condizioni che non si è avuta la possibilità di conoscere prima della firma — sono nulle addirittura quando siano state oggetto di trattativa.
Sapere che cosa prevedono le regole è il primo passo. Il secondo è la lettera: scritta in forma corretta, con le norme citate per esteso e una data che si può dimostrare. Il servizio che la prepara e la spedisce apre a breve.
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Questa pagina spiega che cosa prevedono le regole in situazioni di questo tipo. Non è un parere sul caso singolo e non anticipa l'esito, che dipende dai fatti del caso concreto. Per sapere quando basta una lettera e quando serve un avvocato, leggi quando serve un avvocato.
Fonti ufficiali
- Codice del consumo, art. 65-bis — Avviso prima del rinnovo automatico dei servizi
- Codice civile, art. 1341 — Condizioni generali di contratto
- Codice del consumo, art. 33 — Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
- Codice del consumo, art. 34 — Accertamento della vessatorietà delle clausole
- Codice del consumo, art. 36 — Nullità di protezione