Telefonate pubblicitarie: come farle smettere e che cosa contestare
L'iscrizione al registro delle opposizioni revoca i consensi dati in passato, con alcune eccezioni, e gli operatori devono consultarlo ogni mese. Che cosa chiedere e a chi rivolgersi.
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In breve
- L'iscrizione revoca i consensi passati. Iscriversi al registro delle opposizioni revoca i consensi dati in passato, a chiunque, e impedisce l'uso dei numeri già ceduti a terzi. Restano quelli dati nei contratti in essere o cessati da non più di 30 giorni e quelli dati dopo l'iscrizione.
- Chi chiama deve controllare. Gli operatori devono consultare il registro ogni mese e comunque prima di ogni campagna. Una consultazione vale 15 giorni: una chiamata a ridosso dell'iscrizione può essere regolare.
- Il cellulare è protetto come il fisso e non serve che il numero compaia in un elenco.
- Due regimi diversi. Chiamate automatiche, email e SMS: serve il consenso, salvo l'email ai propri clienti per servizi analoghi. Telefonate con operatore e posta cartacea verso dati presenti negli elenchi pubblici: valgono finché non ti opponi. Per un numero fuori dagli elenchi serve di norma il consenso.
- Luce e gas. Le sollecitazioni telefoniche sono vietate. Le eccezioni sono la richiesta che hai fatto direttamente al professionista dalle sue interfacce informatiche e i suoi clienti con un consenso specifico. I contratti conclusi in violazione sono nulli.
- Violazioni autonome. Nascondere l'identità di chi chiama o non dare un recapito per opporsi sono violazioni contestabili anche se il consenso c'era.
- Opposizione al marketing. Non ammette bilanciamento: esercitata quella, i dati non possono più essere trattati per quelle finalità.
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Al telefono si ottiene poco. Per iscritto si può fare leva su due piani — la normativa europea sulla protezione dei dati e le regole speciali del registro delle opposizioni. Chi chiama deve rispettarli entrambi.
Quando serve il consenso e quando basta opporsi?
L'articolo 130 del Codice privacy distingue due situazioni e la distinzione decide che cosa si può contestare.
- Chiamate automatizzate, email, SMS, MMS e fax a scopo promozionale: sono consentite soltanto con il consenso. Per l'email c'è un'eccezione: chi ti ha venduto un prodotto o un servizio può usare l'indirizzo per servizi analoghi, se sei stato informato e non rifiuti (comma 4).
- Telefonate con operatore umano e posta cartacea, per i dati presenti negli elenchi pubblici: vale il regime opposto, quello dell'opposizione. Sono consentite verso chi non si è iscritto al registro pubblico delle opposizioni.
Chi è in elenco e non si è iscritto, in altre parole, può essere chiamato finché non si oppone. Chi si è iscritto, no. Per un numero che non è negli elenchi, come può essere un cellulare, serve una base giuridica, normalmente il consenso (articolo 130, comma 3; GDPR, articoli 6 e 7).
Valgono regole speciali per luce e gas?
Sì. Le sollecitazioni telefoniche per i contratti di luce e gas, anche via messaggi, sono vietate. Le eccezioni sono la richiesta che hai fatto direttamente al professionista dalle sue interfacce informatiche, come un modulo sul suo sito, e i suoi clienti che hanno dato un consenso specifico. La prova spetta al professionista, i contratti stipulati in violazione sono nulli e la segnalazione va al Garante e all'AGCOM (Codice del consumo, articolo 51, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater).
Che effetto ha iscriversi al registro delle opposizioni?
La legge 5 del 2018 stabilisce che con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e verso qualsiasi soggetto, che autorizzavano l'uso del numero per pubblicità, vendita, ricerche di mercato o comunicazione commerciale. Ed è precluso, per le stesse finalità, l'uso delle numerazioni che il titolare aveva già ceduto a terzi sulla base di quei consensi.
Restano fermi i consensi prestati nell'ambito di rapporti contrattuali in essere o cessati da non più di 30 giorni e anche per quelli deve essere assicurata la revoca con procedure semplificate. È valido anche il consenso dato a un'impresa dopo l'iscrizione (articolo 1, comma 6).
La conseguenza pratica è importante: per i consensi dati prima, chi si è iscritto non deve dimostrare di non averli dati. L'iscrizione li ha revocati.
Chi telefona è obbligato a controllare il registro?
La stessa legge impone agli operatori di consultare il registro con cadenza mensile e comunque prima dell'inizio di ogni campagna promozionale, aggiornando le proprie liste.
Una chiamata arrivata dopo l'iscrizione si può contestare, ma non è automaticamente una violazione. La consultazione del registro vale 15 giorni (D.P.R. 26/2022, articolo 8), quindi una chiamata a ridosso dell'iscrizione può essere regolare. E possono esserci i consensi che restano validi.
Se la violazione c'è, risponde anche il titolare che ha affidato le chiamate a un call center, in solido (legge 5/2018, articolo 1, comma 11).
Che cosa copre il registro delle opposizioni?
Il regolamento in vigore è il D.P.R. 26 del 2022, che ha abrogato integralmente quello precedente. Copre tutte le numerazioni telefoniche nazionali, fisse e mobili, che compaiano o no negli elenchi e gli indirizzi postali presenti negli elenchi.
La copertura vale per le comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo — con operatore o con sistemi automatizzati — e per la posta cartacea, quando servono a inviare materiale pubblicitario o a fare vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazione commerciale.
Il cellulare, quindi, è protetto come il fisso e non serve che il numero sia in un elenco.
Che cosa si contesta anche se il consenso c'era?
L'articolo 130 vieta in ogni caso di inviare comunicazioni promozionali camuffando o celando l'identità del mittente e di farlo senza fornire un recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i propri diritti.
Sono violazioni autonome: si contestano anche quando il consenso c'era. Anche la linea chiamante deve essere identificabile (legge 5/2018, articolo 2, comma 1).
Il numero mostrato può però essere falso. Il filtro AGCOM blocca le chiamate dall'estero con numero italiano falsificato: i fissi dal 19 agosto 2025, i mobili dal 19 novembre 2025. Non blocca le chiamate dall'estero con numero internazionale. Se il numero è falso non porta a chi ha chiamato e la lettera può non avere un destinatario: il registro non ferma i call center illegali.
Che cosa aggiunge il regolamento europeo?
C'è un secondo piano su cui appoggiarsi. L'articolo 21 del GDPR riconosce il diritto di opporsi al trattamento; e per il marketing diretto il paragrafo 2 è particolarmente forte: l'opposizione si può esercitare in qualsiasi momento e non ammette bilanciamento. Una volta esercitata, i dati non possono più essere trattati per quelle finalità.
Il diritto di opposizione deve inoltre essere portato esplicitamente all'attenzione dell'interessato, presentato chiaramente e separatamente da ogni altra informazione, al più tardi alla prima comunicazione.
Che cosa chiedere nella lettera?
Conviene chiedere tre cose insieme, perché ognuna serve a qualcosa di diverso:
- la cessazione immediata delle chiamate e l'opposizione al trattamento per finalità di marketing;
- l'indicazione della fonte da cui provengono i dati, con il consenso su cui si fonda il trattamento e la data in cui sarebbe stato raccolto;
- la conferma dell'avvenuta cancellazione dalle liste e di quelle eventualmente cedute a terzi.
La seconda richiesta serve a sapere da dove viene il numero e su quale consenso si regge la chiamata.
Comporre la lettera da soli è possibile. Se preferisci, il servizio che prepara e spedisce la lettera apre a breve: iscriviti alla lista d'attesa.
E se le chiamate non smettono?
Se le chiamate proseguono, si può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, via PEC, raccomandata o consegna a mano, con firma. Il diritto è riconosciuto dall'articolo 77 del GDPR. Per il telemarketing c'è anche la segnalazione online, uno strumento diverso: il Garante avverte che non tutte potranno essere trattate singolarmente.
Attenzione: in Italia il reclamo al Garante rende improponibile una domanda al giudice tra le stesse parti e per lo stesso oggetto (Codice privacy, articolo 140-bis, comma 3).
Conviene conservare tutto: date e orari delle chiamate, numeri chiamanti, nomi delle società quando vengono dichiarati e copia della lettera inviata con la prova della consegna. È il materiale su cui il reclamo si regge.
Domande frequenti
Iscrivermi al registro delle opposizioni cancella i consensi che ho già dato?
Sì. La legge 5 del 2018 prevede che con l'iscrizione si intendano revocati tutti i consensi precedentemente espressi verso qualsiasi soggetto per finalità di pubblicità, vendita, ricerche di mercato o comunicazione commerciale e che sia precluso l'uso delle numerazioni già cedute a terzi sulla base di quei consensi. Restano fermi i consensi nell'ambito di rapporti contrattuali in essere o cessati da non più di 30 giorni e quelli dati dopo l'iscrizione.
Il registro protegge anche il cellulare?
Sì. Il D.P.R. 26 del 2022 copre tutte le numerazioni telefoniche nazionali, fisse e mobili, che compaiano o no negli elenchi dei contraenti. Non serve che il numero sia pubblicato da nessuna parte.
Ogni quanto le aziende devono controllare il registro?
Con cadenza mensile e comunque prima dell'inizio di ogni campagna promozionale, aggiornando le proprie liste. Una chiamata dopo l'iscrizione si può contestare, ma la consultazione vale 15 giorni e alcuni consensi restano validi. Risponde in solido anche il titolare che ha affidato le chiamate a un call center.
Le email e gli SMS pubblicitari seguono le stesse regole delle telefonate?
No. Per email, SMS, MMS e fax, come per le chiamate automatizzate senza operatore, l'articolo 130 del Codice privacy richiede il consenso, salvo l'email ai propri clienti per servizi analoghi. Il regime dell'opposizione riguarda invece le telefonate con operatore umano e la posta cartacea, per i dati presenti negli elenchi. Se l'iscrizione al registro revochi anche i consensi agli SMS non è chiarito.
Che cosa posso contestare se chi chiama non si identifica?
È una violazione autonoma. L'articolo 130 vieta in ogni caso di inviare comunicazioni promozionali camuffando o celando l'identità del mittente e di farlo senza fornire un recapito presso il quale esercitare i propri diritti. Si contesta anche quando un consenso c'era.
Sapere che cosa prevedono le regole è il primo passo. Il secondo è la lettera: scritta in forma corretta, con le norme citate per esteso e una data che si può dimostrare. Il servizio che la prepara e la spedisce apre a breve.
Iscriviti alla lista d'attesa →Il servizio non è ancora aperto. Chi si iscrive riceve al lancio la prima lettera gratis, spedizione via PEC compresa.
Questa pagina spiega che cosa prevedono le regole in situazioni di questo tipo. Non è un parere sul caso singolo e non anticipa l'esito, che dipende dai fatti del caso concreto. Per sapere quando basta una lettera e quando serve un avvocato, leggi quando serve un avvocato.
Fonti ufficiali
- Codice privacy, art. 130 — Comunicazioni indesiderate
- Legge 11 gennaio 2018, n. 5 — Registro pubblico delle opposizioni
- D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26 — Regolamento del registro delle opposizioni
- GDPR, art. 21 — Diritto di opposizione
- Codice del consumo, art. 51 — Telefonate per contratti di luce e gas
- Codice privacy, art. 140-bis — Forme alternative di tutela
- AGCOM — Filtro contro i numeri italiani falsificati dall'estero