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Pubblicità ingannevole e pressioni per firmare: che cosa si può segnalare

Quando una pratica è ingannevole, quando è aggressiva e perché la segnalazione all'Autorità non fa ottenere un rimborso ma può fermare la pratica.

Contenuto verificato sulle fonti ufficiali il

In breve

  • Ingannevole è anche la pratica di fatto corretta, se la presentazione complessiva induce in errore e fa prendere una decisione che altrimenti non si sarebbe presa.
  • Aggressiva è quella che, con molestie, coercizione o indebito condizionamento, limita considerevolmente la libertà di scelta.
  • Consumatore vulnerabile. Se la pratica colpisce un gruppo particolarmente vulnerabile per età, infermità o ingenuità, la valutazione si fa su quel gruppo.
  • Chi interviene: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su istanza del singolo consumatore.
  • Che cosa può fare: inibire la pratica, eliminarne gli effetti, sospenderla in via provvisoria nei casi urgenti.
  • Sanzioni di norma da 5.000 a 10 milioni di euro. La sanzione non va a te: per il rimborso serve un'altra strada.

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Una pubblicità che promette quello che non mantiene, un venditore che non ti lascia riflettere, un prezzo che si rivela diverso alla cassa: possono essere pratiche commerciali scorrette e c'è un'autorità che le persegue. Ma conviene sapere subito che cosa quella strada dà e che cosa no.

Quando una pratica commerciale è scorretta?

Una pratica è scorretta quando è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge.

C'è un'estensione importante: quando la pratica, pur raggiungendo gruppi più ampi, è idonea a falsare il comportamento economico solo di un gruppo chiaramente individuabile e particolarmente vulnerabile — per infermità mentale o fisica, per età o per ingenuità — la valutazione si fa rispetto a quel gruppo, se il professionista poteva ragionevolmente prevedere l'effetto. Resta lecita la pubblicità comune fatta di dichiarazioni esagerate o da non prendere alla lettera (articolo 20, comma 3).

Una pratica può essere ingannevole anche se dice il vero?

È la distinzione che rende utile questa categoria. È ingannevole la pratica che contiene informazioni non rispondenti al vero, ma anche quella di fatto corretta che, per la sua presentazione complessiva, induce o è idonea a indurre in errore il consumatore medio, facendogli prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso.

Gli aspetti su cui l'inganno rileva sono elencati: esistenza o natura del prodotto, caratteristiche principali, prezzo o modalità di calcolo, identità del professionista e i diritti del consumatore, compreso il diritto di sostituzione o rimborso. Dal 27 settembre 2026 fra le caratteristiche rientrano anche quelle ambientali o sociali e gli aspetti di circolarità, come durabilità e riparabilità (D.Lgs. 30/2026).

Quest'ultimo punto sui diritti è utile più di quanto sembri: dirti che non hai diritto al reso, quando ce l'hai, può costituire una pratica ingannevole. A stabilirlo sono l'Autorità o il giudice.

Quando una pratica è aggressiva?

Una pratica è aggressiva quando, con molestie, coercizione — compreso il ricorso alla forza fisica — o indebito condizionamento, limita o può limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio.

Per stabilirlo si guardano elementi concreti: i tempi, il luogo, la natura e la persistenza del comportamento, il ricorso alla minaccia fisica o verbale. Non serve che ci sia stata una minaccia: la persistenza in un luogo e in un momento inopportuni può bastare.

A chi si segnala e che cosa si ottiene?

Le pratiche scorrette le persegue l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Agisce d'ufficio oppure su istanza di ogni soggetto che ne abbia interesse — quindi anche del singolo consumatore.

Può inibire la continuazione della pratica ed eliminarne gli effetti; nei casi di particolare urgenza può disporne la sospensione provvisoria. E con il provvedimento che vieta la pratica applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10 milioni di euro. Il minimo sale a 50.000 euro nelle ipotesi dell'articolo 21, commi 3 e 4, e per le sanzioni dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, che riguardano le azioni coordinate sulle violazioni transfrontaliere, il massimo è il 4% del fatturato annuo o 2 milioni di euro se il fatturato non è disponibile (articolo 27, commi 9 e 9-bis).

Ma la sanzione non va a te. La segnalazione all'Autorità serve a fermare la pratica e a punirla, non a farti rimborsare. Per ottenere indietro i soldi la strada è il reclamo al professionista e, se serve, il giudice ordinario: chi è stato leso può chiedere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento e, dove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (articolo 27, comma 15-bis).

Sono due binari che conviene percorrere insieme sapendo che cosa dà ciascuno.

Puoi scrivere il reclamo al professionista anche senza aiuto. Se preferisci, il servizio che prepara e spedisce la lettera apre a breve: iscriviti alla lista d'attesa.

Domande frequenti

Una pubblicità vera può essere ingannevole?

Sì. È ingannevole anche la pratica di fatto corretta che, per la sua presentazione complessiva, induce o è idonea a indurre in errore il consumatore medio facendogli prendere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

Che cosa rende una pratica aggressiva?

Molestie, coercizione o indebito condizionamento che limitano considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio. Per stabilirlo si valutano i tempi, il luogo, la natura e la persistenza del comportamento, oltre all'eventuale ricorso alla minaccia fisica o verbale.

Posso segnalare io una pratica scorretta all'Autorità?

Sì. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato agisce d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, quindi anche del singolo consumatore.

Se l'Autorità sanziona l'azienda vengo rimborsato?

No. La sanzione amministrativa non va al consumatore. La segnalazione serve a inibire la pratica ed eliminarne gli effetti; per ottenere il rimborso occorre il reclamo al professionista e, se necessario, il giudice ordinario, a cui l'articolo 27, comma 15-bis, del Codice del consumo consente di chiedere il risarcimento e altri rimedi.

Sapere che cosa prevedono le regole è il primo passo. Il secondo è la lettera: scritta in forma corretta, con le norme citate per esteso e una data che si può dimostrare. Il servizio che la prepara e la spedisce apre a breve.

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Questa pagina spiega che cosa prevedono le regole in situazioni di questo tipo. Non è un parere sul caso singolo e non anticipa l'esito, che dipende dai fatti del caso concreto. Per sapere quando basta una lettera e quando serve un avvocato, leggi quando serve un avvocato.

Fonti ufficiali

Altre guide utili