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Ho comprato da un venditore straniero: quale legge vale e dove posso agire

Se il venditore dirige la sua attività verso l'Italia, di solito vale la legge italiana e puoi agire davanti al giudice di casa tua. Il problema vero è un altro: trovare un destinatario raggiungibile.

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In breve

  • La legge è la tua. Il contratto del consumatore è regolato dalla legge del paese in cui risiede, se il professionista dirige la sua attività verso quel paese.
  • Un sito in italiano che spedisce in Italia è un indizio forte che l'attività sia diretta verso l'Italia. La valutazione finale spetta al giudice, sull'attività complessiva.
  • Puoi agire davanti al giudice di casa tua, se l'attività è diretta verso l'Italia, anche se il professionista è fuori dall'Unione. Una sentenza contro un venditore extra UE va però eseguita fuori dall'Unione.
  • Il problema pratico non è la legge, è il destinatario. Trovare qualcuno di raggiungibile è la parte difficile.
  • Per la maggior parte dei prodotti di consumo deve esistere un referente nell'Unione: i suoi dati devono comparire nell'offerta online. Non deve dare garanzia o rimborso al posto del venditore.
  • Sui marketplace la piattaforma deve mostrare nome, indirizzo, telefono ed email del venditore professionale.
  • Venditore dell'Unione: c'è il Centro Europeo Consumatori Italia e, fino a 5.000 euro, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
  • La piattaforma ODR non esiste più dal 20 luglio 2025: non va indicata come canale né citata nelle condizioni.

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Comprare da un venditore straniero fa temere di essere senza tutele. Spesso non è così: se il venditore dirige la sua attività verso l'Italia, si applica la legge italiana e si può agire davanti al giudice di casa. La difficoltà è un'altra ed è pratica.

Quale legge si applica se compri da un venditore straniero?

Il contratto concluso da un consumatore con un professionista è disciplinato dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, a due condizioni: che il professionista svolga le sue attività in quel paese oppure le diriga verso quel paese e che il contratto rientri nell'ambito di quelle attività.

La seconda ipotesi è quella che conta per gli acquisti online. La Corte di giustizia indica una serie di indizi, non esaustiva, che il giudice nazionale verifica sull'attività complessiva (cause C-585/08 e C-144/09). Un sito in lingua italiana che accetta ordini e spedisce in Italia è un indizio forte, soprattutto se il venditore usa abitualmente un'altra lingua. Se la condizione c'è, al consumatore italiano si applica la legge italiana, Codice del consumo compreso.

Il contratto può scegliere un'altra legge, ma la scelta non toglie al consumatore la protezione delle norme inderogabili del suo paese (regolamento Roma I, articolo 6, paragrafo 2).

Davanti a quale giudice si può agire?

La competenza giurisdizionale segue una logica analoga: se il professionista svolge o dirige la sua attività verso il tuo paese, puoi proporre l'azione davanti ai giudici del tuo domicilio (regolamento Bruxelles I bis, articoli 17 e 18).

La norma riconosce quella facoltà indipendentemente dal domicilio del professionista, quindi anche di fronte a un venditore extra-europeo. Attenzione però alla parte pratica: una sentenza italiana contro un venditore extra UE va poi eseguita fuori dall'Unione, dove quel regolamento non opera.

A chi si scrive se il venditore è fuori dall'Unione?

Quando il venditore è fuori dall'Unione, la difficoltà non è stabilire la legge applicabile: è trovare un destinatario raggiungibile. Un indirizzo in un paese lontano, senza rappresentanza in Europa, rende la ragione poco utile.

La normativa europea offre tre appigli, ognuno con i suoi limiti.

  • Il responsabile nell'Unione. Dal 13 dicembre 2024, per il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza dei prodotti, un prodotto di consumo non può essere venduto senza un operatore economico stabilito nell'Unione (articolo 16), salvo le esclusioni come alimenti e medicinali. L'offerta online deve indicare i suoi dati (articolo 19). Il suo compito riguarda la sicurezza e la conformità: non deve dare garanzia o rimborso al posto del venditore e può non rispondere su questo.
  • I canali di reclamo. Lo stesso regolamento chiede a fabbricanti e importatori di mettere a disposizione canali per presentare reclami sulla sicurezza dei prodotti (articoli 9 e 11).
  • Il marketplace. Se compri su una piattaforma, salvo micro e piccole imprese, la piattaforma deve raccogliere e mostrare nome, indirizzo, telefono ed email del venditore professionale (regolamento (UE) 2022/2065, articolo 30).

Sono indirizzi in più a cui scrivere, non un sostituto del venditore.

E se il venditore è nell'Unione?

Il Centro Europeo Consumatori Italia offre consulenza e assistenza gratuite. Per le controversie fino a 5.000 euro esiste il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Attenzione alle eccezioni, che non sono le stesse per la legge e per il giudice:

  • la regola sulla legge applicabile non vale per i servizi da prestare esclusivamente in un altro paese né per i contratti di trasporto che non combinano viaggio e alloggio (regolamento Roma I, articolo 6, paragrafo 4);
  • la regola sul giudice non vale per i contratti di trasporto che non combinano viaggio e alloggio (Bruxelles I bis, articolo 17, paragrafo 3). Per un albergo o un corso all'estero il foro del tuo domicilio può quindi restare, se il professionista dirige la sua attività verso l'Italia.

La piattaforma europea ODR funziona ancora?

Vale la pena saperlo perché il riferimento circola ancora. Il regolamento (UE) 2024/3228 ha abrogato quello che istituiva la piattaforma ODR, a decorrere dal 20 luglio 2025: la presentazione di nuovi reclami si è interrotta il 20 marzo 2025 e tutte le informazioni sui casi sono state cancellate. La Commissione ha motivato la dismissione con lo scarso utilizzo — solo il 2% dei reclami riceveva una risposta positiva dal professionista.

Non va più indicata come canale di reclamo e i rinvii che si trovano nelle condizioni di vendita di molti siti sono superati.

Il servizio potrà spedire la lettera all'estero?

No. Il servizio, che apre a breve, spedisce a destinatari italiani, perché si appoggia alla posta elettronica certificata, che è uno strumento italiano. Con un venditore straniero la lettera la spedisci tu: se vuoi essere avvisato all'apertura, iscriviti alla lista d'attesa.

Domande frequenti

Se compro da un sito straniero perdo le tutele italiane?

In genere no. Il contratto del consumatore è regolato dalla legge del paese di residenza abituale quando il professionista dirige le proprie attività verso quel paese. Un sito in lingua italiana che accetta ordini e spedisce in Italia è un indizio forte: se il giudice lo conferma sull'attività complessiva, si applica la legge italiana.

Dove posso fare causa a un venditore estero?

Se il venditore dirige la sua attività verso l'Italia, il consumatore può agire davanti ai giudici del domicilio del consumatore stesso, anche quando il venditore è stabilito fuori dall'Unione europea. In quel caso, però, la sentenza italiana va poi eseguita fuori dall'Unione, dove il regolamento non opera.

Il venditore è extra-UE e non risponde: a chi mi rivolgo?

Per la maggior parte dei prodotti di consumo deve esistere un operatore economico stabilito nell'Unione, i cui dati devono comparire nell'offerta online. Puoi scrivergli, ma il suo compito riguarda la sicurezza e la conformità, non la garanzia o il rimborso. Sui marketplace la piattaforma deve mostrare anche i recapiti del venditore professionale.

Posso usare la piattaforma europea per le controversie online?

No, non esiste più. Il regolamento (UE) 2024/3228 ha abrogato quello che la istituiva a decorrere dal 20 luglio 2025; la presentazione di nuovi reclami era già stata interrotta il 20 marzo 2025. I rinvii alla piattaforma che si trovano ancora sui siti sono superati.

Sapere che cosa prevedono le regole è il primo passo. Il secondo è la lettera: scritta in forma corretta, con le norme citate per esteso e una data che si può dimostrare. Il servizio che la prepara e la spedisce apre a breve.

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Il servizio non è ancora aperto. Chi si iscrive riceve al lancio la prima lettera gratis, spedizione via PEC compresa.

Questa pagina spiega che cosa prevedono le regole in situazioni di questo tipo. Non è un parere sul caso singolo e non anticipa l'esito, che dipende dai fatti del caso concreto. Per sapere quando basta una lettera e quando serve un avvocato, leggi quando serve un avvocato.

Fonti ufficiali

Altre guide utili