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Liste di attesa troppo lunghe: che cosa puoi contestare e chiedere

Se i tempi non si rispettano, l'azienda sanitaria deve attivare un percorso di tutela, nei limiti delle risorse. La richiesta va fatta prima della visita. Che cosa si può contestare e a chi.

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In breve

  • Se i tempi non si rispettano. Il DL 73/2024 dice che le direzioni generali «garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste» con l'intramoenia, le prestazioni aggiuntive o il privato accreditato, nei limiti delle risorse. Il Piano 2026-2028 parla di diritto esigibile.
  • I tempi per classe di priorità, per le prime visite e i primi esami. U entro 72 ore, B entro 10 giorni, D entro 30 giorni per le visite e 60 per gli accertamenti, P entro 120 giorni.
  • La richiesta va fatta prima. Il Piano esclude il rimborso di prestazioni già eseguite o prenotate da te in libera professione. La struttura non la scegli tu.
  • Agende. Il decreto vieta di chiuderle e impone la piena trasparenza. «Le liste sono chiuse» è contestabile a prescindere dalla lunghezza dell'attesa.
  • Nessun onere in più. Le misure per il superamento dei tempi vanno adottate senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, oltre l'eventuale ticket.
  • Canale di accesso. Presa in carico programmata, CUP unico regionale, accesso diretto, accesso a chiamata: mandarti al canale sbagliato è un rilievo puntuale.
  • Il termine va comunicato al momento della prenotazione. Se non è stato comunicato, è già un rilievo.
  • Scrivi subito. La richiesta del percorso di tutela non ha un termine fissato dal Piano. Il reclamo al direttore generale previsto dalla legge va presentato entro 15 giorni da quando hai conosciuto l'atto o il comportamento. La via giudiziaria resta aperta.
  • Se non ti presenti senza giustificata disdetta, puoi dover pagare la quota ordinaria anche se sei esente, salvi forza maggiore e impossibilità sopravvenuta. I casi e la procedura li fissa la Regione.
  • Fuori perimetro. Il danno alla salute causato dal ritardo non si fa valere con una lettera: serve un avvocato e una valutazione medico-legale.

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Se la prima data proposta supera i tempi previsti, puoi chiedere all'azienda sanitaria di attivarsi. La legge lo prevede, con tre limiti: l'obbligo opera nei limiti delle risorse, la struttura non la scegli tu e la richiesta va fatta prima della prestazione.

Che cosa dice davvero la norma del 2024?

Il decreto-legge 73 del 2024, convertito dalla legge 107, all'articolo 3, comma 10, stabilisce che se i tempi delle classi di priorità non possono essere rispettati, «le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste», nei limiti delle risorse, attraverso l'attività libero-professionale intramuraria, le prestazioni aggiuntive o il sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale.

Il Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2026-2028 (DM 26 giugno 2026) scrive che per il cittadino «è esigibile il diritto di avere la prestazione nei tempi massimi» e che l'azienda di appartenenza è tenuta a garantirlo attivando i percorsi di tutela, «senza che la ricerca di soluzioni alternative debba ricadere sul cittadino». Le Regioni devono adottare i propri piani. Quanto questo diritto si possa far valere davanti a un giudice non è ancora chiaro: non è una promessa di ottenere la prestazione.

Il comma 10-bis disciplina le misure da adottare quando i tempi massimi vengono superati. Prevede che siano adottate «senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota di partecipazione alla spesa sanitaria».

Le misure «possono consistere» in quattro interventi: la ridefinizione dei volumi di attività delle strutture pubbliche e private accreditate rivedendo l'accordo contrattuale; la riprogrammazione delle ore di specialistica ambulatoriale interna; la richiesta ai dirigenti di prestazioni aggiuntive, in via eccezionale e temporanea; l'incremento delle ore agli specialisti ambulatoriali o nuove ore in convenzione.

Queste misure sono interventi organizzativi. Conta la clausola sugli oneri: al superamento dei termini la prestazione non può costarti più del ticket eventualmente dovuto.

Posso prenotare da solo e farmi rimborsare?

Di norma no. Il Piano scrive che «è da escludersi tassativamente il rimborso a posteriori», cioè a prestazione già eseguita o per prestazioni prenotate da te su agende di libera professione. La richiesta va fatta all'azienda prima della prestazione. Chi prenota da sé contando sul rimborso rischia di perdere la somma. Il caso di cure gravi e urgenti che non potevano attendere è diverso: la giurisprudenza ha riconosciuto rimborsi a certe condizioni e lì serve un avvocato.

Che cosa si può contestare?

L'agenda chiusa. Il comma 9 vieta di chiudere le agende, con sanzioni raddoppiate. Il comma 4-bis stabilisce che gli erogatori pubblici e i privati accreditati, ospedalieri e ambulatoriali, «devono garantire la piena trasparenza delle agende» di prenotazione. È un obbligo puntuale e verificabile: l'agenda chiusa, la prenotazione rifiutata perché «le liste sono bloccate», l'impossibilità di conoscere la prima data disponibile sono violazioni contestabili a prescindere da quanto sia lunga l'attesa.

Il canale di accesso sbagliato. La legge distingue le modalità: presa in carico programmata per cronicità e fragilità; prenotazione al CUP unico a valenza regionale per le prestazioni richieste da sintomi ed eventi acuti; accesso diretto per la malattia mentale, le dipendenze patologiche e l'assistenza consultoriale; accesso a chiamata per gli screening di popolazione. Essere mandati al CUP dove spetterebbe l'accesso diretto è un rilievo preciso, non una lamentela generica.

L'onere che eccede il ticket. Se al superamento dei tempi ti viene chiesto di pagare più della quota di partecipazione, quella è la violazione che la norma nomina espressamente.

Qual è il tempo massimo di attesa e chi doveva dirtelo?

Il riferimento del comma 10 sono i tempi delle classi di priorità, indicate sulla ricetta. Valgono per le prime visite e i primi esami ambulatoriali, cioè il primo contatto per un dato problema, comprese la visita o la prestazione di approfondimento di uno specialista diverso dal primo e, per un paziente cronico, quelle rese necessarie da un peggioramento del quadro clinico. Per i controlli i tempi li indica lo specialista che ti segue. I ricoveri hanno classi proprie.

ClasseTempo massimo
U72 ore
B10 giorni
D30 giorni per le visite, 60 per gli accertamenti
P120 giorni

Il decreto legislativo 124 del 1998 stabilisce inoltre che le Regioni disciplinano i criteri con cui i direttori generali determinano «il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l'erogazione della stessa» e che di tale termine è data comunicazione all'assistito al momento della presentazione della domanda, oltre a idonea pubblicità.

Se quel termine non ti è stato comunicato quando hai prenotato, la mancata comunicazione è essa stessa un rilievo da mettere nella lettera.

Lo stesso articolo prevede che il direttore generale vigili sul rispetto di queste disposizioni «anche al fine dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilità contabile» nei confronti di chi ha causato la mancata erogazione. È il motivo per cui il reclamo va indirizzato alla direzione generale, non allo sportello. La richiesta di attivare il percorso di tutela non ha un termine fissato dal Piano. Il reclamo previsto dalla legge va presentato entro 15 giorni da quando hai conosciuto l'atto o il comportamento e il direttore generale deve provvedere entro 15 giorni (D.lgs. 502/1992, articolo 14, comma 5). Conviene quindi scrivere subito. Se sono passati più di 15 giorni, puoi comunque chiedere il percorso di tutela. Il regolamento di pubblica tutela della tua azienda può ammettere reclami più tardivi, a certe condizioni. La via giudiziaria resta aperta.

E la prestazione in intramoenia col solo ticket?

È un'altra strada, con due condizioni. Il comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 124 del 1998 prevede che, quando l'attesa si prolunga oltre il termine fissato dal direttore generale, l'assistito può chiedere che la prestazione sia resa in attività libero-professionale intramuraria, con a carico, in misura eguale, dell'azienda di appartenenza e di quella in cui è richiesta la prestazione la differenza fra la somma versata come partecipazione al costo e il costo effettivo; e per chi è esente, l'intero costo.

La prima condizione: il comma 13 è scritto come regola transitoria, valida finché la Regione non ha adottato la propria disciplina. La stessa legge impone alle Regioni di prevedere correzioni al regime di partecipazione «secondo i criteri desumibili dal comma 13». Dove la Regione l'ha adottata, quindi, si applica la norma regionale, che quel criterio deve ricalcare: è lì che bisogna guardare.

La seconda: il termine che fa scattare questa richiesta è quello fissato dal direttore generale. Anche qui la richiesta si fa all'azienda prima della prestazione.

C'è poi una regola sul versante opposto. Chi non si presenta senza giustificata disdetta può dover pagare la quota ordinaria di partecipazione, anche se esente, salvi forza maggiore e impossibilità sopravvenuta (DL 73/2024, articolo 3, comma 7). I casi e la procedura li fissa la Regione. Se ti arriva il verbale, il Piano prevede che la Regione disciplini una richiesta di annullamento entro 30 giorni dalla notifica. La conferma o la disdetta va data almeno due giorni lavorativi prima (comma 5).

Come si scrive il reclamo e a chi?

La richiesta va indirizzata alla direzione generale dell'azienda sanitaria e deve contenere gli elementi che rendono verificabile la contestazione: la data della prescrizione, la classe di priorità indicata sulla ricetta dal medico prescrittore, la prima data proposta, il termine previsto per quella classe e la richiesta di attivare il percorso di tutela.

Puoi scriverlo anche senza aiuto. Se preferisci, il servizio che prepara e spedisce la lettera apre a breve: iscriviti alla lista d'attesa.

Fin dove arriva un reclamo?

C'è una linea da non superare ed è meglio saperla prima. Tutto ciò che riguarda la responsabilità sanitaria e il danno alla persona non rientra in questa strada: un ritardo che ha aggravato una condizione clinica non si fa valere chiedendo la prestazione, ma in sede risarcitoria, dove contano la prova del nesso causale e la quantificazione del danno.

Serve un avvocato, insieme a una valutazione medico-legale. Sono due strade diverse e la seconda non si percorre con una lettera. Ne parliamo in quando serve un avvocato.

Domande frequenti

Se superano il tempo massimo posso farmi visitare da un privato col solo ticket?

Non scegli tu la struttura e di norma non puoi prenotare da solo per poi chiedere il rimborso. Puoi chiedere all'azienda sanitaria, prima della prestazione, di attivare il percorso di tutela: il DL 73/2024 dice che le direzioni generali garantiscono la prestazione con l'intramoenia, le prestazioni aggiuntive o il privato accreditato, nei limiti delle risorse e senza oneri oltre l'eventuale ticket. Non è una promessa di ottenerla.

Mi dicono che le liste sono chiuse: posso contestarlo?

Sì. Il comma 9 dell'articolo 3 del DL 73/2024 vieta di chiudere le agende e il comma 4-bis impone agli erogatori pubblici e ai privati accreditati di garantirne la piena trasparenza. L'agenda chiusa o l'impossibilità di conoscere la prima data disponibile si possono contestare, indipendentemente dalla lunghezza dell'attesa.

Qual è il tempo massimo di attesa?

Per le prime visite e i primi esami dipende dalla classe di priorità sulla ricetta: U 72 ore, B 10 giorni, D 30 giorni per le visite e 60 per gli accertamenti, P 120 giorni. Per i controlli i tempi li indica lo specialista. Il direttore generale fissa inoltre il termine dell'azienda secondo i criteri regionali, che deve essere comunicato all'assistito al momento della prenotazione. Se non è stato comunicato, la mancata comunicazione è essa stessa contestabile.

A chi va indirizzato il reclamo?

Alla direzione generale dell'azienda sanitaria. Il reclamo previsto dalla legge va presentato entro 15 giorni da quando hai conosciuto l'atto o il comportamento. La richiesta del percorso di tutela non ha un termine fissato dal Piano. È il direttore generale a vigilare sul rispetto delle disposizioni sui tempi di attesa, anche ai fini dell'azione disciplinare e della responsabilità contabile verso chi ha causato la mancata erogazione.

Il ritardo mi ha aggravato la malattia: posso chiedere un risarcimento con una lettera?

No. La responsabilità sanitaria e il danno alla persona stanno fuori dal perimetro del reclamo: si fanno valere in sede risarcitoria, dove contano la prova del nesso causale e la quantificazione del danno. Servono un avvocato e una valutazione medico-legale.

Sapere che cosa prevedono le regole è il primo passo. Il secondo è la lettera: scritta in forma corretta, con le norme citate per esteso e una data che si può dimostrare. Il servizio che la prepara e la spedisce apre a breve.

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Il servizio non è ancora aperto. Chi si iscrive riceve al lancio la prima lettera gratis, spedizione via PEC compresa.

Questa pagina spiega che cosa prevedono le regole in situazioni di questo tipo. Non è un parere sul caso singolo e non anticipa l'esito, che dipende dai fatti del caso concreto. Per sapere quando basta una lettera e quando serve un avvocato, leggi quando serve un avvocato.

Fonti ufficiali

Altre guide utili