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L'assicurazione non risponde dopo il sinistro: i termini che deve rispettare

60 giorni per i danni a cose, 30 con il modulo firmato da entrambi, 90 per le lesioni. Che cosa succede se scadono e dove ci si rivolge.

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In breve

  • Danni a cose. L'impresa deve fare un'offerta congrua e motivata o spiegare perché non la fa, entro 60 giorni dalla documentazione completa.
  • Modulo firmato da entrambi. Se il modulo di constatazione è sottoscritto da tutti e due i conducenti, il termine scende a 30 giorni.
  • Lesioni personali o decesso. Il termine è di 90 giorni dalla documentazione.
  • Richiesta incompleta. L'impresa deve chiedere le integrazioni entro 30 giorni e i termini ripartono da quando arrivano i documenti mancanti.
  • Se scadono. La causa non parte subito: servono 60 giorni dalla richiesta in raccomandata A/R, 90 per il danno alla persona, e l'invito alla negoziazione assistita tramite avvocato, di cui il ricorso all'Arbitro tiene luogo. Se il giudice liquida più del doppio dell'offerta, la sentenza va all'IVASS.
  • Reclamo. L'impresa deve rispondere entro 45 giorni. Poi si può andare all'IVASS o all'Arbitro Assicurativo.

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Dopo un sinistro il tempo diventa la variabile che pesa di più ed è anche quella su cui la legge è più precisa. I termini dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private non sono indicativi. Per andare dal giudice valgono però altre condizioni, spiegate qui sotto.

Entro quanto l'impresa deve fare l'offerta?

Tipo di sinistroTermine
Danni a sole cose60 giorni dalla documentazione completa
Danni a cose, con modulo firmato da entrambi i conducenti30 giorni
Lesioni personali o decesso90 giorni dalla documentazione completa

Entro quel termine l'impresa deve formulare un'offerta congrua e motivata oppure comunicare specificamente i motivi per cui non ritiene di farla. Il silenzio non è una delle due opzioni previste.

Se la richiesta è incompleta, l'impresa deve chiedere le integrazioni entro 30 giorni: da quel momento i termini decorrono nuovamente dalla ricezione dei documenti mancanti. L'articolo 148 prevede altri due casi:

  • se rifiuti gli accertamenti sul veicolo o sulla persona, i termini sono sospesi (comma 3);
  • se ci sono indici di frode, l'impresa può comunicare entro i termini che non fa offerta per condurre approfondimenti e ha 30 giorni per le determinazioni conclusive. La causa si può proporre solo dopo quelle determinazioni o, se mancano, allo scadere dei 60 giorni di sospensione (comma 2-bis).

Che cosa succede quando i termini scadono?

L'impresa è in ritardo, ma per fare causa bisogna rispettare queste condizioni:

  • la richiesta deve essere partita con raccomandata con avviso di ricevimento; nel risarcimento diretto va inviata per conoscenza all'impresa dell'altro veicolo;
  • verso l'assicurazione del responsabile, per le cose deve indicare gli aventi diritto, e il luogo, i giorni e le ore in cui le cose sono disponibili per l'ispezione, per almeno cinque giorni non festivi (articolo 148);
  • nel risarcimento diretto, per le cose deve indicare assicurati, targhe, imprese, circostanze del sinistro, eventuali testimoni, l'eventuale intervento della polizia e il luogo, i giorni e le ore della perizia (D.P.R. 254/2006, articolo 6);
  • per le lesioni deve indicare codice fiscale, circostanze del sinistro, età, attività, reddito ed entità delle lesioni, con l'attestazione medica di guarigione e la dichiarazione dell'articolo 142, comma 2. Nel risarcimento diretto valgono anche i dati dell'articolo 6 del D.P.R. 254/2006;
  • la causa si può proporre solo dopo 60 giorni dalla richiesta, 90 per il danno alla persona (articolo 145, commi 1 e 2). Con il modulo firmato da entrambi l'offerta scade a 30 giorni, ma la causa resta improponibile fino al sessantesimo;
  • prima serve l'invito alla negoziazione assistita tramite avvocato, che è condizione di procedibilità (D.L. 132/2014, articolo 3). Il ricorso all'Arbitro assicurativo ne tiene luogo. L'obbligo non vale quando la parte può stare in giudizio personalmente.

Il diritto al risarcimento del danno da circolazione dei veicoli si prescrive in due anni (codice civile, articolo 2947, comma 2). Se il fatto è anche reato il termine può essere più lungo (comma 3): se ci sono lesioni e i due anni sono passati, chiedi a un avvocato prima di rinunciare.

C'è anche un meccanismo che vale la pena conoscere, perché scoraggia le offerte al ribasso: se il giudice liquida una somma superiore al doppio di quella offerta dall'impresa, trasmette copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti sull'osservanza delle norme.

A chi va indirizzata la richiesta?

Dipende dal tipo di sinistro. Quando lo scontro avviene fra due veicoli identificati e assicurati e ne derivano danni ai veicoli o ai conducenti, l'articolo 149 dice che la richiesta va rivolta alla propria impresa: è il risarcimento diretto. Per la Corte costituzionale (sentenza 180/2009) non è l'unica strada: resta l'azione diretta verso l'assicurazione del responsabile (articolo 144). La propria compagnia liquida per conto di quella del responsabile e resta soggetta agli stessi termini. Per il conducente non responsabile la procedura copre il danno alla persona solo nel limite dell'articolo 139, cioè postumi fino al 9%.

La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero, né al terzo trasportato, che ha una strada sua.

Come si fa reclamo all'impresa?

Se la liquidazione non arriva o l'offerta non convince, il passaggio successivo è il reclamo scritto all'impresa, che deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento.

La risposta deve usare un linguaggio semplice e comprensibile. Se il reclamo non è accolto o lo è solo in parte, l'impresa deve fornire una chiara spiegazione della propria posizione e informare che, prima di rivolgersi al giudice, ci si può rivolgere all'IVASS o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Quando il reclamo riguarda il comportamento di un agente, lo gestisce l'impresa preponente entro gli stessi 45 giorni; il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per acquisire la posizione dell'agente, di cui la risposta deve dare conto.

Comporre il reclamo da soli è possibile. Se preferisci, il servizio che prepara e spedisce la lettera apre a breve: iscriviti alla lista d'attesa.

Dopo il reclamo, IVASS o Arbitro Assicurativo?

Chi non è soddisfatto ha due strade.

Il reclamo all'IVASS è ammesso quando quello all'impresa è rimasto senza risposta nei termini o ha avuto risposta insoddisfacente. Per questa via il regolamento non fissa termini di decadenza. Il reclamo deve contenere nome, cognome e domicilio, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato, una descrizione breve ed esaustiva del motivo, copia del reclamo già presentato all'impresa e dell'eventuale riscontro e i documenti utili.

L'Arbitro Assicurativo, operativo dal 15 gennaio 2026, presuppone anch'esso il reclamo. Il ricorso va presentato entro 12 mesi dal primo reclamo: un nuovo reclamo non riapre il termine. I fatti devono essere avvenuti, o conosciuti, entro i tre anni precedenti il reclamo. Fino al 15 gennaio 2027 sono ammessi i reclami presentati dal 15 gennaio 2025.

Si accede solo online e costa 20 euro, che l'impresa deve rimborsare se il ricorso è accolto anche solo in parte. Le soglie valgono per le richieste di somme: 2.500 euro quando è il terzo danneggiato a chiedere il risarcimento per responsabilità civile, 25.000 negli altri casi dei rami danni, 150.000 nei rami vita e 300.000 per le prestazioni dovute solo in caso di morte. Sono esclusi il Fondo di garanzia per le vittime della strada e della caccia, le questioni CONSAP e i grandi rischi.

Per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli la mediazione non è richiesta come condizione di procedibilità: serve l'invito alla negoziazione assistita descritto sopra.

Domande frequenti

Entro quanto l'assicurazione deve fare l'offerta di risarcimento?

60 giorni dalla ricezione della documentazione completa per i danni a sole cose, che scendono a 30 se il modulo di constatazione è firmato da entrambi i conducenti. Per i sinistri con lesioni personali o decesso il termine è di 90 giorni, secondo l'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private.

Che cosa posso fare se i termini scadono senza risposta?

Reclamare e, se serve, fare causa. La causa si può proporre solo dopo 60 giorni dalla richiesta in raccomandata A/R, 90 per il danno alla persona, e dopo l'invito alla negoziazione assistita tramite avvocato, di cui il ricorso all'Arbitro assicurativo tiene luogo. Se l'impresa ha comunicato indici di frode valgono tempi diversi (articolo 148, comma 2-bis). Se poi il giudice liquida più del doppio della somma offerta, trasmette copia della sentenza all'IVASS.

A quale compagnia devo rivolgermi dopo un incidente?

Alla propria, quando il sinistro coinvolge due veicoli identificati e assicurati e ne derivano danni ai veicoli o ai conducenti: lo dice l'articolo 149, sul risarcimento diretto. Per la Corte costituzionale non è l'unica strada: resta l'azione diretta verso l'assicurazione del responsabile. Per il conducente non responsabile il risarcimento diretto copre il danno alla persona solo con postumi fino al 9%. La procedura non si applica ai veicoli immatricolati all'estero né al terzo trasportato.

Entro quanto l'impresa deve rispondere a un reclamo?

Entro 45 giorni dal ricevimento, secondo l'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 24/2008. Se il reclamo non è accolto, la risposta deve spiegare chiaramente la posizione dell'impresa e informare della possibilità di rivolgersi all'IVASS o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Quanto costa il ricorso all'Arbitro Assicurativo?

20 euro, che l'impresa o l'intermediario devono rimborsare se il ricorso è accolto anche solo in parte. Il ricorso presuppone il reclamo all'impresa e va proposto entro 12 mesi dal primo reclamo; si presenta esclusivamente online.

Sapere che cosa prevedono le regole è il primo passo. Il secondo è la lettera: scritta in forma corretta, con le norme citate per esteso e una data che si può dimostrare. Il servizio che la prepara e la spedisce apre a breve.

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Questa pagina spiega che cosa prevedono le regole in situazioni di questo tipo. Non è un parere sul caso singolo e non anticipa l'esito, che dipende dai fatti del caso concreto. Per sapere quando basta una lettera e quando serve un avvocato, leggi quando serve un avvocato.

Fonti ufficiali

Altre guide utili