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La compagnia rifiuta citando una clausola: quando quella clausola non vale

Le clausole che creano uno squilibrio significativo sono nulle e la nullità opera solo a tuo vantaggio. Chi deve provare che sono state trattate e perché nessuna polizza è «approvata dall'IVASS».

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In breve

  • Vessatoria è la clausola che, malgrado la buona fede, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi.
  • Si presumono vessatorie, fino a prova contraria, quelle che escludono o limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento del professionista.
  • Nulle, ma solo a tuo favore. La clausola cade, il contratto resta valido per il resto e il giudice può rilevare la nullità d'ufficio.
  • La prova sta al professionista. Nei contratti su moduli o formulari spetta a lui dimostrare che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa.
  • Doppia firma. Le clausole di limitazione della responsabilità, decadenza e deroga alla competenza richiedono l'approvazione specifica per iscritto.
  • Evidenza grafica. Decadenze, nullità e limitazioni delle garanzie devono essere riportate con caratteri di particolare evidenza.

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«C'è scritto nelle condizioni di polizza» è la risposta più difficile da contestare, perché sembra chiudere il discorso. Non sempre lo chiude: alcune clausole non producono effetti anche se firmate e alcune di quelle firme non bastano. Le regole del Codice del consumo proteggono il consumatore, non chi è assicurato per la propria attività; la doppia firma del codice civile e l'evidenza grafica delle polizze valgono per tutti.

Quando una clausola di polizza è vessatoria?

Sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

E alcune si presumono vessatorie fino a prova contraria: la presunzione conta perché sposta il peso, e non devi dimostrare tu lo squilibrio. Altre sono nulle anche se trattate: fra queste, quelle che escludono o limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento del professionista (articolo 36, comma 2).

C'è un limite: il giudizio di vessatorietà non riguarda la determinazione dell'oggetto del contratto, se è individuato in modo chiaro e comprensibile (articolo 34, comma 2). È l'obiezione tipica della compagnia quando la clausola delimita il rischio coperto.

Che cosa succede a una clausola vessatoria?

È nulla, mentre il contratto resta valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore — quindi la compagnia non può invocarla contro di te — ed è rilevabile d'ufficio dal giudice: non serve nemmeno che sia tu a sollevarla.

Chi deve provare che la clausola è stata trattata?

Nei contratti conclusi su moduli o formulari — cioè praticamente tutte le polizze — spetta al professionista provare che la clausola sia stata oggetto di specifica trattativa.

Non basta quindi che tu l'abbia firmata: la firma su un modulo prestampato non è una trattativa e dimostrare il contrario tocca a chi ha predisposto il modulo.

Serve la doppia firma?

Ci sono due requisiti formali che si sommano al giudizio di vessatorietà.

Il codice civile richiede l'approvazione specifica per iscritto — la cosiddetta doppia firma — per le clausole che stabiliscono limitazioni di responsabilità, decadenze, restrizioni alla facoltà di opporre eccezioni o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Una clausola che delimita il rischio coperto, invece di limitare la responsabilità, può non rientrare in questa regola: la distinzione dipende dal testo.

Il Codice delle assicurazioni impone che le clausole di decadenza, nullità o limitazione delle garanzie siano riportate con caratteri di particolare evidenza. Una limitazione nascosta nel corpo del testo, con lo stesso carattere di tutto il resto, non rispetta questo requisito.

Le polizze sono approvate dall'IVASS?

È una frase che si sente e non è vera: le condizioni di polizza non sono approvate dall'IVASS. Il Regolamento IVASS 41/2018 vieta di riferirsi, anche indirettamente, a una loro approvazione nei documenti precontrattuali.

Se un documento lascia intendere il contrario, conviene segnalarlo nel reclamo.

Come si contesta la clausola?

Nel reclamo conviene indicare la clausola per esteso, dire perché determina uno squilibrio significativo e — se rientra fra quelle presunte vessatorie — dirlo, chiedendo alla compagnia di dimostrare la specifica trattativa, salvo che sia una clausola dell'articolo 36, comma 2, dove la trattativa non conta. Se manca la doppia firma o l'evidenza grafica, quei difetti si aggiungono e vanno elencati separatamente.

Che cosa si fa dopo il reclamo?

La compagnia risponde entro 45 giorni (Regolamento ISVAP 24/2008, articolo 8). Senza risposta o con un rifiuto ci si può rivolgere all'IVASS, che vigila ma non decide la lite, e all'Arbitro assicurativo, che risolve le richieste di somme fino a 25.000 euro nei rami danni, 150.000 euro nel ramo vita e 300.000 euro per i contratti con prestazioni dovute solo in caso di morte. Per il terzo danneggiato che agisce direttamente contro l'assicuratore del responsabile il limite è di 2.500 euro.

Per l'Arbitro i tempi sono stretti: i fatti devono essere avvenuti o conosciuti nei tre anni precedenti il reclamo e il ricorso va presentato entro 12 mesi dal primo reclamo. A differenza dell'ABF, un nuovo reclamo non riapre il termine. Fino al 15 gennaio 2027 il ricorso è ammesso se il reclamo è stato presentato dal 15 gennaio 2025.

Prima di andare dal giudice, per i contratti assicurativi è condizione di procedibilità la mediazione. Il ricorso all'Arbitro, nelle materie e nei limiti del D.M. 215/2024, assolve questa condizione. Le due strade si escludono: se durante il ricorso si avvia una causa o un'altra procedura, il ricorso diventa improcedibile.

Attenzione alla prescrizione. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno del fatto, quelli dell'assicurazione sulla vita in dieci (articolo 2952 del codice civile). Non confondere questo termine con i tre anni dell'Arbitro. Se un reclamo o un ricorso interrompano la prescrizione va verificato con un legale prima che il termine scada.

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Domande frequenti

Ho firmato la polizza: la clausola vale comunque?

Non necessariamente. Le clausole vessatorie, che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, sono nulle, salvo che riguardino l'oggetto del contratto individuato in modo chiaro e comprensibile. Nei contratti conclusi su moduli o formulari spetta al professionista provare che la clausola sia stata oggetto di specifica trattativa. La firma su un modulo prestampato non è una trattativa.

Che cosa succede al contratto se una clausola è nulla?

La clausola cade e il contratto resta valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Quali clausole richiedono la doppia firma?

Quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità, decadenze, restrizioni alla facoltà di opporre eccezioni o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria: il codice civile ne richiede l'approvazione specifica per iscritto, ma può non valere per le clausole che delimitano il rischio coperto. Nelle polizze, inoltre, le clausole di decadenza, nullità o limitazione delle garanzie devono essere riportate con caratteri di particolare evidenza.

Le condizioni di polizza sono approvate dall'IVASS?

No. Le condizioni di polizza non sono approvate dall'Istituto e il Regolamento IVASS 41/2018 vieta di riferirsi, anche indirettamente, a una loro approvazione nei documenti precontrattuali.

Sapere che cosa prevedono le regole è il primo passo. Il secondo è la lettera: scritta in forma corretta, con le norme citate per esteso e una data che si può dimostrare. Il servizio che la prepara e la spedisce apre a breve.

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Questa pagina spiega che cosa prevedono le regole in situazioni di questo tipo. Non è un parere sul caso singolo e non anticipa l'esito, che dipende dai fatti del caso concreto. Per sapere quando basta una lettera e quando serve un avvocato, leggi quando serve un avvocato.

Fonti ufficiali

Altre guide utili