Il Comune non risponde: quanto tempo ha e che cosa si può fare
Quando c'è un termine e quando no, come scopri il termine del tuo Comune, che cosa vale il silenzio e quali strade prevede la legge quando il termine scade.
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In breve
- Il termine vale per le istanze. Una segnalazione, come quella di una buca, di regola informa l'ente di un problema ma non apre un termine di risposta. Un'istanza, come la richiesta di un atto o di un provvedimento, sì.
- Il termine del Comune è quello che ha fissato. Per l'art. 7 della L. 69/2009, che rinvia all'art. 2 della L. 241/1990, i Comuni fissano i propri termini, di regola entro 90 giorni e fino a 180 in casi eccezionali. Prevale il termine di una legge di settore, se c'è. Dove manca ogni termine, si applicano in genere i 30 giorni dell'art. 2, comma 2.
- Il termine è pubblico. L'art. 35 del D.Lgs. 33/2013 obbliga ogni amministrazione a pubblicare il termine di ciascun procedimento nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito.
- Il silenzio dipende da che cosa hai chiesto. Se hai chiesto il rilascio di un provvedimento, di regola vale come accoglimento, salvo le materie escluse e i casi previsti dalla legge. Sull'accesso agli atti vale come rifiuto. Negli altri casi il Comune deve concludere con un provvedimento espresso.
- Scaduto il termine c'è il potere sostitutivo, se il silenzio non vale già come accoglimento o come rifiuto. Per l'art. 2 della L. 241/1990, su tua richiesta, un dirigente indicato dall'ente deve concludere il procedimento entro la metà del termine originario.
- L'accesso civico spetta a chiunque. Senza motivazione e senza dover dimostrare un interesse: l'amministrazione decide con provvedimento motivato entro 30 giorni (D.Lgs. 33/2013, art. 5).
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Una pratica ferma, una richiesta a cui nessuno ha dato seguito, una segnalazione senza riscontro. Prima di insistere conviene sapere tre cose: se c'è un termine, quanto è lungo e che cosa prevede la legge quando scade.
Il Comune ha sempre un termine per risponderti?
No. Dipende da che cosa hai mandato.
| Che cosa hai mandato | Che cosa deve fare l'ente |
|---|---|
| Una segnalazione: una buca, un lampione spento, un albero pericolante | Affrontare il problema, se rientra nei suoi compiti. Di regola non è tenuto a risponderti con un provvedimento |
| Un'istanza: la richiesta di un atto, di un provvedimento, di accesso agli atti | Concludere il procedimento entro un termine. Che cosa vale il silenzio dipende dalla richiesta: lo spiega la sezione qui sotto |
L'obbligo di concludere con un provvedimento sta nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 241/1990. Vale quando il procedimento «consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio». I termini stanno nei commi successivi.
Anche una segnalazione può far nascere l'obbligo di pronunciarsi, quando chi scrive ha una posizione qualificata, come il confinante di un cantiere, o quando l'esposto è circostanziato e ripetuto. In quel caso la lettera va scritta come istanza.
Quanto tempo ha il Comune per un'istanza?
Il comma 2 dell'articolo 2 fissa 30 giorni per «i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali». Per regioni ed enti locali le regole sono queste:
| Caso | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Una legge di settore fissa il termine | Quello della legge, che prevale | La legge di settore; L. 241/1990, art. 2, comma 2 |
| Il Comune ha fissato un termine per quel procedimento | Quello fissato, di regola entro 90 giorni | L. 241/1990, art. 2, commi 3 e 4; L. 69/2009, art. 7, comma 3 |
| Casi eccezionali, per complessità o natura degli interessi | Fino a 180 giorni | L. 241/1990, art. 2, comma 4 |
| Non c'è un termine di legge né del Comune | In genere 30 giorni | L. 241/1990, art. 2, comma 2 |
L'articolo 29 della stessa legge fa rientrare l'obbligo di concludere entro il termine fra i livelli essenziali delle prestazioni. Regioni ed enti locali non possono garantire di meno.
Il termine del Comune di un paese e quello di una grande città possono quindi essere diversi per lo stesso tipo di pratica.
Come scopri il termine del tuo Comune?
Non ti serve il regolamento. L'articolo 35 del decreto legislativo 33/2013 obbliga ogni amministrazione a pubblicare, per ciascun tipo di procedimento, il termine per concluderlo. Lo trovi sul sito del Comune, nella sezione «Amministrazione trasparente». Il comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 241/1990 aggiunge l'obbligo di pubblicare anche i tempi effettivi dei procedimenti di maggiore impatto.
Se non lo trovi, puoi chiederlo per iscritto: qual è il termine applicabile e da quale data decorre. Chiedere all'ente di indicarlo evita di citarne uno che per quell'ente potrebbe non valere.
Il silenzio vale come risposta?
Dipende da che cosa hai chiesto.
| Che cosa hai chiesto | Che cosa vale il silenzio |
|---|---|
| Il rilascio di un provvedimento | Di regola vale come accoglimento (articolo 20, silenzio-assenso), salvo le materie escluse dal comma 4, come ambiente, salute e patrimonio culturale, e i casi in cui la legge lo qualifica come rigetto. L'amministrazione può ancora intervenire in autotutela (comma 3) |
| L'accesso agli atti | Vale come rifiuto dopo 30 giorni (articolo 25, comma 4). Da quel momento hai altri 30 giorni per il ricorso al tribunale amministrativo o per rivolgerti al difensore civico |
| Altri procedimenti | Non vale come risposta: il procedimento si conclude «mediante l'adozione di un provvedimento espresso» (articolo 2, comma 1) |
Il silenzio-assenso non si forma se la domanda non è arrivata all'amministrazione competente o manca degli elementi indispensabili. L'ente deve pubblicare l'elenco dei procedimenti che si chiudono con il silenzio-assenso (D.Lgs. 33/2013, articolo 35, comma 1, lettera g). Se l'elenco manca, chiedilo per iscritto.
Se il silenzio-assenso si è formato, non serve un sollecito. L'amministrazione deve inviare l'attestazione dell'accoglimento entro 10 giorni dalla formazione del silenzio-assenso. Se non arriva, la sostituisce una tua dichiarazione sostitutiva (articolo 20, comma 2-bis; D.P.R. 445/2000, articolo 47).
Per il permesso di costruire vale una regola propria. L'attestazione si chiede allo sportello unico per l'edilizia e riguarda il decorso dei termini. Entro 15 giorni dalla richiesta lo sportello la rilascia, oppure comunica che ci sono richieste di integrazione o istruttorie inevase o un diniego. La norma non prevede una dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 380/2001, articolo 20, comma 8).
Anche quando la richiesta è manifestamente infondata o inammissibile, l'amministrazione deve dirlo con un provvedimento, seppure in forma semplificata.
Il comma 9 dell'articolo 2 indica la conseguenza per chi non conclude quando deve farlo: la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini «costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».
Perché chiedere il nome del responsabile del procedimento?
Perché la legge obbliga l'ente a indicare una persona che si occupa della tua richiesta.
- L'articolo 4 obbliga ogni amministrazione a determinare, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale.
- L'articolo 5, comma 3, stabilisce che l'unità competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento «sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».
- L'articolo 8 elenca che cosa deve contenere la comunicazione di avvio del procedimento: l'amministrazione competente; l'oggetto; l'ufficio, il domicilio digitale e la persona responsabile; la data entro cui il procedimento deve concludersi e i rimedi contro l'inerzia; la data di presentazione dell'istanza; le modalità per vedere gli atti per via telematica.
Sono informazioni che l'amministrazione deve già avere. Chiederle per iscritto non sospende il termine del procedimento.
Che cosa puoi fare quando il termine scade?
Se hai presentato un'istanza, il termine è scaduto senza un provvedimento e il silenzio non vale già come accoglimento o come rifiuto, la legge prevede un rimedio che si esercita con una lettera: la richiesta al titolare del potere sostitutivo.
L'articolo 2, comma 9-bis, obbliga ogni amministrazione a individuare il titolare del potere sostitutivo fra le figure di vertice o in un'unità organizzativa. Chi è il titolare deve essere indicato sul sito dell'ente. Per il comma 9-ter puoi rivolgerti al titolare perché concluda il procedimento «entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto». La richiesta si invia alla PEC (posta elettronica certificata) dell'ente, all'attenzione del titolare.
| Passo | A chi | Termine |
|---|---|---|
| Sollecito | All'ufficio o al responsabile del procedimento | La legge non ne fissa uno |
| Richiesta al titolare del potere sostitutivo | Alla PEC dell'ente, all'attenzione del titolare indicato in «Amministrazione trasparente» | Il titolare deve concludere entro la metà del termine originario |
| Ricorso contro il silenzio | Al tribunale amministrativo regionale, con un avvocato | Da presentare entro 1 anno dalla scadenza del termine. Per l'accesso i giorni sono 30: lo spiega la sezione sull'accesso negato |
Il potere sostitutivo vale contro il silenzio, non contro un diniego. Se l'ente ha risposto con un no, il procedimento è concluso e contro il no resta il giudice.
Il ricorso contro il silenzio si può proporre finché dura l'inadempimento e comunque non oltre 1 anno dalla scadenza del termine (articolo 31 del codice del processo amministrativo). Se il termine del tuo Comune non è chiaro, conta l'anno dal termine più breve fra quelli possibili.
Che cosa puoi chiedere oltre al sollecito?
La legge prevede un altro strumento: la richiesta di accesso. L'articolo 5 del decreto trasparenza prevede due diritti:
- l'accesso civico semplice (comma 1): se un documento o un dato doveva essere pubblicato e non lo è, chiunque può chiederlo;
- l'accesso civico generalizzato (comma 2): il diritto di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati, nei limiti dell'articolo 5-bis, fra cui la protezione dei dati personali di altre persone.
Il comma 3 stabilisce due regole: l'esercizio del diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente» e l'istanza «non richiede motivazione». Non devi essere parte di un procedimento e non ti è richiesta una motivazione.
| Accesso civico | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Decisione dell'amministrazione | 30 giorni dalla presentazione | Art. 5, comma 6 |
| Opposizione dei controinteressati, se ci sono | 10 giorni, durante i quali il termine è sospeso | Art. 5, comma 5 |
La richiesta di accesso è un'istanza: vale la forma dell'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale. L'articolo elenca le forme in cui un'istanza inviata per via telematica è valida. Una di queste è la sottoscrizione accompagnata dalla copia di un documento d'identità.
E se l'accesso viene negato?
Le strade valgono sia dopo un diniego totale o parziale sia dopo 30 giorni senza risposta. Non sono gradini obbligati. Il riesame riguarda solo l'accesso civico. Per l'accesso agli atti le strade sono il difensore civico e il giudice.
| Strada | A chi | Termine |
|---|---|---|
| Richiesta di riesame, facoltativa, solo per l'accesso civico | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente | Decide entro 20 giorni |
| Ricorso, solo per atti di regioni ed enti locali | Difensore civico competente per ambito territoriale; il ricorso va inviato anche all'amministrazione | Per l'accesso agli atti va presentato entro 30 giorni. Si pronuncia entro 30 giorni |
| Ricorso al giudice | Tribunale amministrativo regionale; per l'accesso puoi stare in giudizio anche senza avvocato (art. 23 del codice del processo amministrativo) | Entro 30 giorni da quando conosci la decisione o da quando si è formato il silenzio (art. 116) |
Il difensore civico comunale è stato soppresso, come regola generale, dalla legge 191/2009. Per gli atti di un Comune ci si rivolge al difensore civico regionale o a quello provinciale, dove esiste.
Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego, lo comunica all'amministrazione. Se l'amministrazione non conferma il diniego entro 30 giorni, l'accesso è consentito. Se ti sei rivolto al difensore civico, il termine per il ricorso al tribunale decorre da quando ricevi il suo esito. Sull'accesso agli atti, se il difensore civico non si pronuncia entro 30 giorni, il ricorso si intende respinto. Per prudenza, conta da quel giorno i 30 giorni per il ricorso al tribunale.
Ti spetta un risarcimento per il ritardo?
Non automaticamente.
L'articolo 2-bis stabilisce che le amministrazioni sono tenute al risarcimento del «danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento». È un risarcimento: presuppone un danno da provare e si ottiene davanti al giudice amministrativo. Non è una somma che arriva perché il termine è scaduto.
La domanda ha una decadenza di 120 giorni. Il termine non corre finché dura l'inadempimento, ma inizia comunque dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere (articolo 30, commi 3 e 4, del codice del processo amministrativo).
Il comma 1-bis prevede in più un indennizzo per il mero ritardo, dovuto indipendentemente dal danno, con un campo ristretto:
- vale solo per i procedimenti a istanza di parte in cui l'ente ha l'obbligo di pronunciarsi;
- non vale quando la legge dà già un valore al silenzio né per i concorsi pubblici;
- opera «alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento»;
- è stato introdotto in via sperimentale per i procedimenti di avvio ed esercizio dell'attività di impresa.
Una semplice segnalazione di regola non fa nascere né l'uno né l'altro.
Domande frequenti
Da quando si contano i giorni?
Dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte (art. 2 comma 6 della L. 241/1990). La ricevuta di consegna della PEC, con data e ora, indica il giorno da cui contare.
L'amministrazione può sospendere il termine?
Sì. Una volta sola e per non più di 30 giorni, quando deve procurarsi informazioni o certificati che non ha già e che non può ottenere direttamente da un'altra amministrazione (art. 2, comma 7). Anche la comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento sospende il termine (art. 10-bis).
Il sollecito serve a qualcosa?
Sì. Un sollecito scritto resta agli atti con la sua data. Per un'istanza chiede il termine applicabile, il nome del responsabile (art. 5 comma 3) e il provvedimento espresso previsto dall'art. 2 comma 1, salvo che il silenzio valga già come accoglimento. Per una segnalazione chiede se e quando è previsto l'intervento.
Che differenza c'è fra accesso civico e accesso agli atti?
L'accesso civico generalizzato spetta a chiunque, senza motivazione, nei limiti dell'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013. L'accesso agli atti della L. 241/1990 richiede invece un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento e va motivato. In cambio dà una tutela più ampia a chi ne è titolare. Sulla richiesta di accesso agli atti il silenzio vale come rifiuto dopo 30 giorni e da quel momento hai 30 giorni per il ricorso.
Ho ricevuto una multa o un avviso: scrivere al Comune ferma il termine per contestarlo?
No. La lettera non sospende e non interrompe il termine per impugnare l'atto. Il termine è indicato nell'atto stesso (art. 3 comma 4 della L. 241/1990) e si conta di regola dalla notifica. Per esempio, contro un verbale del Codice della Strada il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni e quello al giudice di pace entro 30, dalla contestazione o dalla notifica. Se hai pagato in misura ridotta, entrambe le strade sono chiuse.
La lettera all'ente contiene i fatti in ordine, i riferimenti con cui l'ente ritrova il luogo o la pratica, le norme citate per esteso e una data che si può dimostrare. Il servizio che la scrive con questi elementi apre a breve.
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Questa pagina spiega che cosa prevedono le regole in situazioni di questo tipo. Non è un parere sul caso singolo e non anticipa l'esito, che dipende dai fatti del caso concreto. Per sapere quando basta una lettera e quando serve un avvocato, leggi quando serve un avvocato.
Fonti ufficiali
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 — procedimento amministrativo
- Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 7 — termini di regioni ed enti locali
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — accesso civico e trasparenza
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 — Codice dell'amministrazione digitale
- D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo