← Rifiuti e TARI

Avviso TARI sbagliato o troppo alto: rettifica, rateizzazione e rimborso

Quando si ha diritto a rateizzare, entro quando chiederlo per non perdere il diritto e in quanto tempo va restituito un importo non dovuto.

Contenuto verificato sulle fonti ufficiali il

In breve

  • Scadenza. Per l'unica soluzione o la prima rata, il termine di pagamento deve cadere almeno 20 giorni solari dopo la data di emissione. Sul documento devono comparire entrambe le date.
  • Avviso arrivato tardi. I disguidi dovuti a ritardi nella ricezione del documento non possono in nessun caso essere imputati all'utente.
  • Rateizzazione. Spetta a chi ha il bonus sociale, a chi è in condizioni disagiate e a chiunque riceva un importo che supera del 30% la media degli ultimi due anni.
  • Attenzione al termine. La rateizzazione va chiesta entro la scadenza indicata sul documento.
  • Se è un atto impugnabile, il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica. Una lettera non ferma il termine.
  • Importi non dovuti. Vanno accreditati senza bisogno di una seconda richiesta. Negli Schemi II, III e IV lo standard generale è di 120 giorni lavorativi.
  • Bonus sociale rifiuti. Vale il 25% della TARI dovuta e non si calcola sul totale in fondo all'avviso.

Con questa pagina puoi scrivere da solo. Il servizio che prepara e spedisce la lettera apre a breve.

Iscriviti alla lista d'attesa →

Il servizio non è ancora aperto. Chi si iscrive riceve al lancio la prima lettera gratis, spedizione via PEC compresa.

Sugli importi ci sono regole precise e un termine per la rateizzazione. Vale la pena leggere prima quella parte.

Che si fa se l'avviso TARI arriva in ritardo?

Per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, il termine deve cadere almeno 20 giorni solari dopo la data di emissione del documento di riscossione. Sia la scadenza sia la data di emissione devono essere riportate chiaramente sul documento.

C'è poi una norma da citare ogni volta che l'avviso arriva a ridosso della scadenza o dopo: i disguidi dovuti a ritardi nella ricezione del documento non possono in nessun caso essere imputati all'utente.

Se la riscossione è annuale, il gestore deve garantire almeno due rate a scadenza semestrale, restando libero l'utente di pagare in un'unica soluzione.

Quando si ha diritto a rateizzare?

Il diritto a un'ulteriore rateizzazione di ciascuna rata spetta in tre casi:

  • a chi dichiara con autocertificazione (d.P.R. 445/2000) di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico di luce, gas o acqua;
  • agli altri utenti in condizioni economiche disagiate secondo i criteri fissati dall'Ente territorialmente competente;
  • a chiunque riceva un importo che supera del 30% la media dei documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

La terza ipotesi non richiede alcun requisito di reddito: basta il confronto con la propria media.

La soglia minima della singola rata è di 100 euro, salva la facoltà del gestore di praticare condizioni migliori.

Attenzione al termine. La rateizzazione va chiesta entro la scadenza indicata nel documento (TQRIF, comma 27.4). Dopo la scadenza il diritto non è più garantito: resta la possibilità di un accordo con il gestore.

Sugli interessi: il gestore può maggiorare le rate di interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea e di interessi di mora solo dal giorno di scadenza del pagamento rateizzato. Ma non può applicare interessi di dilazione quando la soglia del 30% è stata superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione dei documenti per cause imputabili a lui.

E se l'importo è sbagliato?

Se la verifica dà ragione all'utente, il gestore deve accreditare l'importo senza che serva un'altra richiesta, detraendolo dal primo documento di riscossione utile oppure con rimessa diretta se l'importo supera quanto addebitato. Sotto i 50 euro può comunque usare il primo documento utile.

Nelle gestioni degli Schemi II, III e IV il TQRIF fissa due standard generali: 60 giorni lavorativi per la risposta, dal ricevimento della richiesta scritta, e 120 giorni lavorativi per l'accredito, dal ricevimento della richiesta scritta, se il documento era già stato pagato o ne era stata chiesta la rateizzazione. Sono percentuali minime sull'intera gestione, non un termine garantito al singolo. Nello Schema I non si applicano. L'obbligo di accreditare l'importo vale in tutti gli schemi.

La risposta alla richiesta di rettifica ha contenuti obbligatori propri: l'esito della verifica con la documentazione e i riferimenti normativi da cui risulti la correttezza delle tariffe applicate, il dettaglio del calcolo della rettifica e, in caso di tariffazione puntuale, i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento contestato.

Puoi scrivere la richiesta anche senza aiuto. Se preferisci, il servizio che prepara e spedisce la lettera apre a breve: iscriviti alla lista d'attesa.

La richiesta di rettifica ferma il ricorso?

No. Se l'atto ricevuto è impugnabile, il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità (D.Lgs. 546/1992, articolo 21. Dal 1° gennaio 2027 la stessa regola è nell'articolo 67 del testo unico, D.Lgs. 175/2024). La risposta alla rettifica può arrivare dopo la scadenza: non va aspettata. Per la tariffa corrispettiva il giudice può essere diverso. Su questo serve un avvocato o un commercialista.

Come funziona il bonus sociale rifiuti?

Vale una riduzione pari al 25% della TARI dovuta nell'anno di competenza. Attenzione alla base di calcolo: si calcola al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA e di ogni corrispettivo per attività esterne al ciclo dei rifiuti urbani o di conguagli di annualità precedenti e prima di qualsiasi altra agevolazione soggettiva. Il 25% non si applica al totale che si legge in fondo all'avviso.

Il gestore iscritto al sistema SGAte deve riconoscerlo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, nella prima rata utile, portando l'eventuale residuo sulla rata successiva. Se la prima rata utile viene emessa dopo il 30 giugno, il bonus va comunque riconosciuto entro quella data con rimessa diretta tracciabile e intestata al beneficiario. Il termine è il 31 dicembre se è cambiato il gestore o si è passati alla tariffa corrispettiva. Se il gestore non è iscritto a SGAte, il bonus va chiesto.

Un caso da conoscere: il gestore può trattenere il bonus a compensazione di importi rimasti insoluti e già oggetto di sollecito — ma il sollecito deve essere stato inviato via PEC o raccomandata, deve avvertire che l'agevolazione potrà essere trattenuta e devono essere trascorsi 40 giorni dal suo invio. Se poi l'utente regolarizza, l'importo trattenuto va scomputato da quanto dovuto. Il bonus si può trattenere anche per crediti certi, liquidi ed esigibili, con avviso nel documento, ma non per importi prescritti (TUBR, articolo 10).

Domande frequenti

Entro quando devo chiedere la rateizzazione della TARI?

Entro la scadenza indicata nel documento di riscossione. Dopo la scadenza il diritto non è più garantito: resta la possibilità di un accordo con il gestore.

Chi ha diritto a rateizzare?

Chi dichiara con autocertificazione di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico di luce, gas o acqua; gli altri utenti in condizioni economiche disagiate secondo i criteri dell'Ente territorialmente competente; e chiunque riceva un importo che supera del 30% la media dei documenti emessi negli ultimi due anni. La soglia minima della singola rata è di 100 euro.

L'avviso è arrivato dopo la scadenza: devo pagare la mora?

La regolazione stabilisce che i disguidi dovuti a ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono in nessun caso essere imputati all'utente. Non parla espressamente di mora: se te la chiedono, conviene contestarla citando questa regola. Per l'unica soluzione o la prima rata, il termine di pagamento deve inoltre cadere almeno 20 giorni solari dopo la data di emissione.

In quanto tempo devono restituirmi un importo non dovuto?

L'accredito avviene sul primo documento di riscossione utile o con rimessa diretta, senza che serva una seconda richiesta. Negli Schemi II, III e IV lo standard generale è di 120 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta, se il documento era già stato pagato o ne era stata chiesta la rateizzazione. È una percentuale minima sull'intera gestione. Nello Schema I non si applica.

Quanto vale il bonus sociale sui rifiuti?

Il 25% della TARI o della tariffa corrispettiva dovuta nell'anno di competenza, calcolata al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA e dei corrispettivi per attività esterne al ciclo dei rifiuti e prima di ogni altra agevolazione soggettiva. Non si applica al totale che compare in fondo all'avviso.

Sapere che cosa prevedono le regole è il primo passo. Il secondo è la lettera: scritta in forma corretta, con le norme citate per esteso e una data che si può dimostrare. Il servizio che la prepara e la spedisce apre a breve.

Iscriviti alla lista d'attesa →

Il servizio non è ancora aperto. Chi si iscrive riceve al lancio la prima lettera gratis, spedizione via PEC compresa.

Questa pagina spiega che cosa prevedono le regole in situazioni di questo tipo. Non è un parere sul caso singolo e non anticipa l'esito, che dipende dai fatti del caso concreto. Per sapere quando basta una lettera e quando serve un avvocato, leggi quando serve un avvocato.

Fonti ufficiali

Altre guide utili