Raccolta saltata o ingombrante mai ritirato: i tempi che il gestore deve rispettare
Quanto tempo ha il gestore per ritirare, riparare e rispondere, perché sui rifiuti non esiste l'indennizzo automatico e quali strumenti restano.
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In breve
- Raccolta saltata. Il servizio va recuperato entro 24 ore per la raccolta domiciliare; per quella stradale 24 ore nelle zone di pregio o ad alta densità, 72 nelle altre.
- Ingombranti. Almeno un ritiro al mese per utenza, fino a cinque pezzi, senza costi aggiuntivi. Il gestore ha 15 giorni lavorativi dalla richiesta.
- Disservizi. Cinque giorni lavorativi fra la segnalazione e la risoluzione. Dieci per riparare o sostituire un contenitore rotto. Con sopralluogo diventano dieci e quindici.
- Dipende dallo schema. Gli standard cambiano secondo lo schema scelto per la gestione: nello Schema I gli standard generali non si applicano.
- Risposta al reclamo. 30 giorni lavorativi, non solari: un mese di calendario non basta a far scattare il ritardo.
- Niente indennizzo automatico. A differenza di luce, gas e acqua, qui non esiste. Chiederlo significa chiedere una cosa che la regolazione non prevede.
- Il controllo. La violazione dello standard generale per due anni consecutivi è presupposto per aprire un procedimento sanzionatorio dell'Autorità. Il singolo reclamo entra in quei dati.
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Sui rifiuti conviene partire da una differenza che cambia il modo di scrivere: la qualità è regolata diversamente da luce, gas e acqua. Chi arriva da quei settori dà per scontati i 30 euro di indennizzo automatico. Qui non ci sono, quindi conviene chiedere soltanto ciò che la regolazione prevede.
A chi si scrive, al Comune o al gestore?
Le competenze sono divise e sbagliare destinatario è comune. Il gestore che si occupa di tariffe e rapporto con gli utenti — quello che emette l'avviso di pagamento — risponde di attivazione e cessazione, reclami, richieste di informazioni e di rettifica, pagamenti e rateizzazioni. Il gestore della raccolta e trasporto risponde del ritiro su chiamata, degli interventi per disservizi, delle riparazioni delle attrezzature e della continuità del servizio.
Se si sbaglia, però, non è un problema: il gestore che riceve un reclamo di competenza di un altro gestore dello stesso ambito è obbligato a inoltrarglielo.
Un documento da leggere prima di scrivere: la Carta della qualità del servizio, che deve essere pubblicata sul sito del gestore. È lì che si trova il posizionamento della propria gestione nella matrice degli schemi regolatori, con gli obblighi e gli standard che valgono nel proprio Comune — che non sono uguali dappertutto.
Entro quanto deve intervenire il gestore?
| Prestazione | Termine |
|---|---|
| Recupero della raccolta domiciliare saltata | 24 ore |
| Recupero della raccolta stradale saltata | 24 ore in zone di pregio, alta densità o alta affluenza turistica (e comunque per l'organico a giugno, luglio e agosto); 72 ore altrove. Il tempo è differenziato dall'Ente competente d'intesa con il gestore |
| Ritiro degli ingombranti a domicilio | 15 giorni lavorativi dalla richiesta |
| Intervento per disservizio | 5 giorni lavorativi dalla segnalazione; 10 con sopralluogo |
| Riparazione o sostituzione di un contenitore | 10 giorni lavorativi; 15 con sopralluogo |
Sugli ingombranti vale la pena sapere la misura minima garantita: almeno un ritiro al mese per utenza, almeno a bordo strada, con un limite di cinque pezzi per ritiro e senza oneri aggiuntivi. Dove esistono centri di raccolta l'Ente territorialmente competente può ridurre il numero minimo o prevedere un corrispettivo, ma non per chi è beneficiario del bonus sociale di luce, gas o acqua, né per gli altri utenti in condizioni di fragilità: a loro la prestazione va assicurata comunque senza costi.
Nello Schema IV, scaduto il tempo di recupero comincia l'interruzione del servizio, che si misura dall'inizio fino a quando il servizio viene effettivamente svolto.
Un dettaglio che il gestore può opporre: se sacchi o mastelli non sono stati esposti nei giorni e negli orari del calendario pubblicato, il mancato ritiro viene classificato fra le cause imputabili all'utente. Vale la pena precisare nella segnalazione che l'esposizione è avvenuta secondo calendario.
Entro quanto devono rispondere al reclamo?
I termini sono tre e vanno tenuti distinti — e sono in giorni lavorativi, non solari.
- Reclamo scritto: risposta motivata entro 30 giorni lavorativi.
- Richiesta scritta di informazioni: 30 giorni lavorativi.
- Richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati: 60 giorni lavorativi.
Due regole aiutano chi scrive. Quando non è agevole capire se una segnalazione sia un reclamo, una richiesta di informazioni o una richiesta di rettifica, il gestore deve classificarla come reclamo — il criterio è prudenziale. E i solleciti o le reiterazioni della stessa richiesta, se arrivano entro i tempi massimi di risposta, non contano come richieste nuove: non fanno ripartire il conteggio.
Che cosa deve contenere la risposta?
Non può essere una riga di cortesia. Deve essere chiara e comprensibile, con terminologia di uso comune e indicare il riferimento al reclamo e il codice del riferimento organizzativo del gestore incaricato di dare altri chiarimenti.
Per il reclamo deve contenere inoltre la valutazione documentata sulla fondatezza, corredata dai riferimenti normativi applicati, la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive e l'elenco della documentazione allegata.
Se nel reclamo indichi un indirizzo di posta elettronica, il gestore deve usare in via prioritaria quello per rispondere.
Spetta un indennizzo automatico?
Il TQRIF non fissa standard riferiti alla singola prestazione del singolo utente: fissa standard generali, cioè percentuali minime di prestazioni conformi calcolate sull'intera gestione: 80% nello Schema II, 70% nello Schema III, 90% nello Schema IV. Nello Schema I questi standard generali non si applicano e alcune prestazioni valgono solo in certi schemi: lo schema scelto e gli obblighi concreti sono nella Carta della qualità del gestore.
Da questa impostazione discende che al ritardo non è associato un indennizzo automatico da accreditare all'utente, come avviene invece per l'energia e per l'acqua. Chiederlo in una lettera sui rifiuti significa chiedere una cosa che questa regolazione non prevede e offre al gestore un motivo facile per respingere.
Per il singolo utente c'è prima di tutto la riduzione della TARI: con mancato svolgimento o grave violazione del servizio, la TARI è dovuta al massimo nella misura del 20% della tariffa (legge 147/2013, articolo 1, comma 656).
Resta un altro strumento: la violazione dello standard generale per due anni consecutivi costituisce presupposto per l'apertura di un procedimento sanzionatorio dell'Autorità. Il singolo reclamo non produce un indennizzo, ma entra nei dati che il gestore è tenuto a registrare e comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente, per le prestazioni che hanno uno standard: nello Schema I non ci sono. È su quei dati che la gestione viene misurata.
C'è poi una richiesta che conviene mettere sempre nero su bianco. Quando il gestore invoca la forza maggiore o una causa imputabile all'utente o a terzi, è tenuto a documentarla: solo le cause imputabili a lui entrano nel calcolo dello standard. Una risposta che si limita a scrivere «causa di forza maggiore» senza documentare non soddisfa quest'obbligo.
Comporre il reclamo da soli è possibile. Se preferisci, il servizio che prepara e spedisce la lettera apre a breve: iscriviti alla lista d'attesa.
E se non rispondono?
Il secondo indirizzo è lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA. Per i rifiuti lo strumento dedicato è il Servizio Reclami. Sono disponibili anche un Contact Center, un Servizio Segnalazioni per i disservizi di particolare importanza e il Servizio Conciliazione. La domanda di conciliazione si può presentare dopo una risposta insoddisfacente o trascorsi 60 giorni dall'invio del reclamo; sui rifiuti è facoltativa e alternativa al reclamo di seconda istanza, ed esclude le controversie solo tributarie e quelle sul bonus rifiuti.
Un chiarimento che evita un giro a vuoto: il Servizio SMART non riguarda i rifiuti — è riservato ai clienti dei servizi energetici.
Domande frequenti
Entro quanto deve essere recuperata una raccolta saltata?
Entro 24 ore per la raccolta domiciliare. Per la raccolta stradale e di prossimità il termine è di 24 ore nelle zone di pregio, ad elevata densità abitativa o in periodi di elevata affluenza turistica e comunque per la frazione organica nei mesi di giugno, luglio e agosto; nelle altre zone e per le altre frazioni il termine è di 72 ore.
Quante volte al mese devono ritirare gli ingombranti?
Almeno una volta al mese per utenza, almeno a bordo strada, con un limite di cinque pezzi per ritiro e senza oneri aggiuntivi. Il gestore ha 15 giorni lavorativi dalla richiesta per effettuare il ritiro. I termini e gli standard dipendono dallo schema scelto per la gestione: nello Schema I gli standard generali non si applicano.
Mi spetta un indennizzo se il servizio non funziona?
Un indennizzo automatico no. A differenza di energia elettrica, gas e servizio idrico, la regolazione nazionale dei rifiuti urbani non lo prevede: fissa standard generali calcolati sull'intera gestione, non standard riferiti alla singola prestazione. La violazione dello standard per due anni consecutivi costituisce però presupposto per un procedimento sanzionatorio dell'Autorità. Resta possibile chiedere il risarcimento di un danno, che va provato.
Entro quanto devono rispondere a un reclamo sui rifiuti?
Entro 30 giorni lavorativi per la risposta motivata a un reclamo scritto e per le richieste di informazioni; 60 giorni lavorativi per le richieste di rettifica degli importi. Sono giorni lavorativi, non solari: un mese di calendario non basta a far scattare il ritardo.
Il gestore può rispondere che è stata forza maggiore?
Può invocarla, ma deve documentarla. Le cause del mancato rispetto si dividono in forza maggiore, cause imputabili all'utente o a terzi e cause imputabili al gestore; solo queste ultime entrano nel calcolo dello standard e quando il gestore invoca una delle prime due è tenuto a documentare la causa.
Sapere che cosa prevedono le regole è il primo passo. Il secondo è la lettera: scritta in forma corretta, con le norme citate per esteso e una data che si può dimostrare. Il servizio che la prepara e la spedisce apre a breve.
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Questa pagina spiega che cosa prevedono le regole in situazioni di questo tipo. Non è un parere sul caso singolo e non anticipa l'esito, che dipende dai fatti del caso concreto. Per sapere quando basta una lettera e quando serve un avvocato, leggi quando serve un avvocato.
Fonti ufficiali